Con la Legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) sono state apportate delle modifiche in tema di trasformazioni del bosco (art. 19 della l.r. 4/2009 - Gestione e promozione economica delle foreste) ed in tema di vincolo idrogeologico (art. 6 della l.r. 45/1989 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).
Tali modifiche sono in vigore dal 21/10/2021, giorno di sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Nello specifico, l'art. 84. (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 4/2009) aggiorna i casi di esenzione dalla compensazione alla luce delle disposizioni del DM n. 9219119 del 07/10/2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco). La compensazione non è quindi dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:
a) interessanti, per una sola volta nell'ambito della medesima proprietà accorpata, superfici inferiori ai mille metri quadrati;
b) finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d’invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d’invasione;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
d bis)(...)
d ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l’estensione di tali aree è stabilita dal piano antincendio della Regione Piemonte di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
d quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del d. lgs. 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
d quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.
Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina dedicata del sito regionale.
Le modifiche alla l.r. 45/1989 (apportate con gli artt. 75 e 76 della l.r. 25/2021) intervengono sul tema della strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale prevedendo che
- il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 45/1989 sia sostituito dal seguente:
“6. Gli accessi alle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono disciplinate da apposito regolamento comunale approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.”
“6 bis. Fino all’entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 6, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonchè dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso 20 agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'Unione di comuni, attesti la loro idoneità al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della Rete Natura 2000. Il divieto di passaggio è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge."
"6 ter. La Giunta regionale adotta i criteri di cui al comma 6 in coerenza con gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).”
- il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 45/1989 sia abrogato
- dopo il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 45/1989 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per le violazioni al regolamento di cui al comma 6 e alle disposizioni di cui al comma 6 bis dell’articolo 2 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 39 e 40 della medesima legge”.