Esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco

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Con D.M 9219119 del 7 ottobre 2020 sono state approvate le linee guida per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 34/2018.

Le Regioni, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 8 del d.lgs. 34/2018, hanno 180 giorni di tempo (a decorre dal 16.10.2020, data di pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 256), per adeguare la propria normativa.

Il Piemonte ha disciplinato la materia con art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009: la casistica individuata dalla norma piemontese è contemplata nel DM e dunque non richiede un adeguamento per essere valida.

Fa eccezione la fattispecie prevista dalla lettera b) dell'art. 19, comma 7, riferita "gli interventi finalizzati alla conservazione del paesaggio" che, non essendo contemplata dal DM 7 ottobre, sarà implicitamente superata a far data dal 16/4/2021 (ultima autorizzazione paesaggistica ammissibile 15/4/2021).