DPGR 8/R del 29 dicembre 2020
Il Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (d.lgs. 34/2018), che supera il d.lgs. 227/2001, prevede (art. 10) che le regioni promuovano la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale e, a tal fine, istituiscano elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati.
Con decreto ministeriale 29 aprile 2020, n. 4470 sono stati adottati i “Criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali” a cui le regioni devono adeguarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
Con DPGR 8/R del 29 dicembre 2020 è stato promulgato il Regolamento regionale recante “Disciplina dell’albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/r.”
Tale norma ha l’obiettivo, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all’art. 31 della l.r. 4/2009, di adeguare la disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte (oggi disciplinata dal regolamento 2/R/2010) alle disposizioni del d.lgs. 34/2018 e del d.m. 29 aprile 2020, n. 4470.
Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 1° luglio 2021:
- individua i soggetti che hanno titolo per l'iscrizione all'Albo;
- stabilisce gli effetti dell'iscrizione all'Albo;
- stabilisce le modalità per la gestione dell'Albo;
- definisce i tempi e le modalità per l'iscrizione, la conferma nonché i casi di sospensione e cancellazione;
- definisce le modalità con cui e' promossa la qualificazione delle imprese iscritte all'Albo.
L’Albo regionale piemontese, che a oggi conta circa 540 imprese iscritte, è gestito da uno specifico applicativo informatico denominato TAIF, che permette una totale dematerializzazione del procedimento d’iscrizione ed è in grado di fornire alle imprese ed agli operatori professionali una maggiore visibilità.