- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
Per l'esecuzione di interventi selvicolturali in aree protette:
- sono valide le procedure previste dall'art. 7 del regolamento forestale;
- le misure di conservazione di cui all'art. 30 del regolamento forestale si applicano esclusivamente alle aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000 (vedi sotto le procedure);
- le misure di conservazione di cui alla DGR 54-7409 del 07.04.2014 sostituiscono integralmente l'art. 30 del regolamento forestale all'interno della Rete Natura 2000 (vedi sotto le procedure).
Per sapere quali aree protette fanno parte della Rete Natura 2000 è possibile scaricare l'elenco sintetico.
Per sapere se una particella catastale fa parte della Rete Natura 2000, visualizzandola anche su mappa, è possibile consultare senza autenticazione la sezione "Ricadenza particelle catastali" del SIFOR
Procedure per Rete Natura 2000
In attuazione dell'art. 40 della l.r. 19/2009, delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del DPR 357/1997 e del DM 17/10/2007 si applicano le Misure di Conservazione (MdC) per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016.
Gli interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare, se conformi alle Misure di Conservazione, sono realizzati previa comunicazione semplice (art. 4 reg. for.).
In caso contrario e per superfici maggiori si possono verificare 3 situazioni principali a seconda che si tratti di interventi previsti o meno da strumenti di pianificazione forestale e che sia stata fatta una Valutazione d'Incidenza (VI):
Pianificazione forestale con Valutazione d'incidenza
- Per interventi previsti dalla pianificazione (PFA) è sufficiente la comunicazione semplice.
- Per interventi non previsti è necessaria l'autorizzazione con progetto di intervento (art. 6 reg. For.) + VI.
Pianificazione forestale
- Per interventi previsti dalla pianificazione (PFA) e in linea con le MdC è sufficiente la comunicazione semplice.
- Per interventi non previsti è necessaria l'autorizzazione con progetto di intervento + VI.
Senza pianificazione
- Per interventi in linea con le MdC è necessaria la comunicazione semplice/autorizzazione con progetto di intervento.
- Per interventi non previsti è necessaria comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento + VI.
La Valutazione d'Incidenza, che si può fermare anche alla fase di screening, si deve concludere entro 60 giorni, fatto salvo eventuali richieste di integrazione che sospendono i termini.
Procedure per aree protette non facenti parte della Rete Natura 2000
Gli interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare, se conformi art. 30 del regolamento forestale, sono realizzati previa comunicazione semplice (art. 4 reg. for.).
In caso contrario e per superfici maggiori si applicano le misure di conservazione di cui all'art. 30 e sono previste le seguenti situazioni:
Pianificazione forestale
- Per interventi previsti dalla pianificazione è sufficiente la comunicazione semplice.
- Per interventi non previsti è necessaria l'autorizzazione con progetto di intervento.
Senza pianificazione
- Per gli interventi previsti dall' art. 30 reg. for. comunicazione semplice/autorizzazione con progetto di intervento.
- Per interventi non previsti è necessaria l'autorizzazione con progetto di intervento.
Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione, al provvedimento in merito all’esecuzione degli interventi concorrono i pareri, le prescrizioni o l’eventuale giudizio d’incidenza rilasciato dal soggetto gestore dell’area.
Allegati
- misure_di_conservazione_testo_coordinato_2016.pdf
- File pdf - 293.5 KB
- relazioni_aree_protette_e_siti_rete_natura_2000.pdf
- File pdf - 60.46 KB
Link utili
Contatti
- Riferimento
- Settore "Biodiversità e aree naturali"
- Indirizzo
- Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino