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Tutela della flora spontanea

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Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
scarpetta di Venere Cypripedium calceolus L.

Tutela della flora spontanea

In Regione Piemonte sono vietate, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/1982, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonche' il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della legge suddetta, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla citata legge, fatte salve le specie provenienti da colture, giardini e orti botanici.

Per le specie di flora spontanea non catalogate come “protette in modo assoluto”, l’attività di raccolta è direttamente autorizzata dal legislatore regionale, purchè avvenga nel limite giornaliero di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei e nel rispetto delle modalità di raccolta prescritte dal legislatore medesimo.

Nel caso in cui tali specie spontanee non “protette in modo assoluto” risultino annoverate tra le piante officinali, elencate in allegato al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022, recante "Elenco delle specie di piante officinali coltivate, nonché i criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all’art. 1, comma 3, e all’art. 3, comma 2, del Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali", in attuazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, occorre munirsi di apposita autorizzazione all’attività di raccolta. Ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 32/1982, tale procedimento è di competenza delle Comunità montane o dei Comuni non montani, ovvero dei diversi Enti subentrati a completamento del processo di riaggregazione comunale e di superamento delle Comunità montane (ex leggi regionali 11/2012 e 3/2014).

Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 32/1982, alle Comunità montane e ai Comuni non montani (o ai diversi Enti subentrati) spetta inoltre l’autorizzazione c.d. in deroga, a beneficio dei residenti nel relativo ambito territoriale che, per motivi di lavoro stagionale o di reddito, intendano raccogliere le specie non “protette in modo assoluto” superando i limiti quantitativi giornalieri previsti dal legislatore medesimo.

Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 32/1982, è infine disciplinata l’autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e didattici, che consente la raccolta di qualunque specie vegetale sia essa a protezione assoluta o meno. Per effetto dell’articolo 74 della legge regionale 44/2000 (sul conferimento delle funzioni amministrative), tale provvedimento autorizzativo non compete più alla Regione bensì alle Province.

 

E' possibile scaricare la pubblicazione "Le specie botaniche del Piemonte a protezione assoluta" nella sottostante sezione degli allegati.

 

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