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Scheda informativa

Tutela della fauna minore

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

In Piemonte vigono alcuni divieti assoluti nei riguardi di alcune specie di fauna minore (formica rufa e gambero di acqua dolce), mentre rispetto alle specie commestibili (rane e chiocciole) esiste una regolamentazione alla raccolta mediante prelievo sostenibile al fine di preservane la popolazione.

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Divieti in Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale:

  1. è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa , o asportare le uova, larve, bozzoli e adulti;
  2. è vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie;
  3. è vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi e la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes ), eccetto per coloro che ne curano l'allevamento. 

 

Raccolta rane e chiocciole (quantitativi consentiti) art. 27 e 28 l.r. 32/1982:

Rane: dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.

Chiocciole: dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona. Il Sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.

 

Autorizzazioni in deroga:

Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 32/1982, le Comunità montane e i Comuni non montani (o ai diversi Enti subentrati) rilasciano l’autorizzazione in deroga ai residenti nel relativo ambito territoriale che, per motivi di lavoro stagionale o di reddito, intendono raccogliere rane e chiocciole superando i limiti quantitativi giornalieri previsti dalla legge.

 

Autorizzazione alla raccolta per fini scientifici e didattici: 

Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 32/1982, è possibile la raccolta di qualunque specie per fini scientifici e didattici. Ai sensi dell’articolo 74 della legge regionale 44/2000 (sul conferimento delle funzioni amministrative), questo provvedimento autorizzativo è stato trasferito dalla Regione alle Province.

 

Proprietari di fondi e familiari: non vi sono limiti di raccolta per il proprietario, l'usufruttuario, il coltivatore del fondo e per i loro familiari.

 

Allegati

chiocciola.pdf
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faq fauna minore.pdf
File pdf - 25.62 KB
anfibi.pdf
File pdf - 1.59 MB
gambero.pdf
File pdf - 395.56 KB
formica.pdf
File pdf - 482.46 KB
Prontuario sanzioni lr 32/82
File pdf - 83.38 KB

Contatti

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0114323935
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Note
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