- Rivolto a
- Cittadini

Divieti in Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della l.r. 32/1982:
- è vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa , o asportare le uova, larve, bozzoli e adulti;
- è vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie;
- è vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi e la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes ), eccetto per coloro che ne curano l'allevamento.
Allegati
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- faq fauna minore.pdf
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- anfibi.pdf
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- gambero.pdf
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- formica.pdf
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- Prontuario sanzioni lr 32/82
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Contatti
- Riferimento
- Viola Erdini
- Telefono
- 0114323935
- Note
- In servizio solamente dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 16.30.