Con la conversione del decreto-legge n. 215/2023, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies, sono stati modificati i termini per l’aggiornamento professionale, estendendo ad 8 anni l’attuale intervallo temporale di 5 anni, esclusivamente per il primo ciclo di obbligo formativo, decorrente dalla data di iscrizione in ENTECA.
Pertanto, l'Allegato 1 del d.lgs. 42/2017, al punto 2 risulta ora così modificato:
"Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni."
Questo permette, anche a coloro che alla data di scadenza del primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere l'intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali previsti.
Va sottolineato che, sia nel primo ciclo (ora di 8 anni) che nei successivi (di 5 anni), gli aggiornamenti dovranno essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non sarà possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in una o due annate. Si invitano, pertanto, tutti i TCA a verificare tale requisito anche laddove abbiano completato le 30 ore formative. Nel caso in cui il proprio percorso formativo non sia in linea con tale requisito, il TCA dovrà effettuare ore di aggiornamento addizionali al fine di rispettare l'obbligo formativo distribuito su almeno tre anni.
Si avvisa inoltre che i tecnici iscritti in ENTECA da almeno 5 anni che non hanno ancora iniziato l’aggiornamento professionale dovranno provvedere entro l’anno in corso (entro il 09/12/2024 per gli iscritti in ENTECA dal 10/12/2018; entro il 27/12/2024 per gli iscritti in ENTECA dal 28/12/2024).
I moduli per la comunicazione delle ore di aggiornamento professionale sono disponibili alla pagina dedicata.
NOTA BENE: il primo ciclo di aggiornamento decorre dalla data di iscrizione in ENTECA.
Ad esempio, per un TCA iscritto in ENTECA dal 10/12/2018 gli anni sono così suddivisi:
1° anno - dal 10/12/2018 al 09/12/2019
2° anno - dal 10/12/2019 al 09/12/2020
3° anno - dal 10/12/2020 al 09/12/2021
4° anno - dal 10/12/2021 al 09/12/2022
5° anno - dal 10/12/2022 al 09/12/2023
6° anno - dal 10/12/2023 al 09/12/2024
7° anno - dal 10/12/2024 al 09/12/2025
8° anno - dal 10/12/2025 al 09/12/2026
Un corso seguito in data 10/12/2023 quindi non si riferisce al 5°, ma al 6° anno.
Il secondo ciclo di aggiornamento, con durata di 5 anni, decorrerà a partire dal 10/12/2026 e si concluderà il 09/12/2031.