Adempimenti 2022 a carico degli operatori del settore lattiero-caseario

Data notizia

A fronte delle intervenute variazioni nella gestione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che entreranno in vigore il 01/07/2022 (a seguito del D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 e del D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, concernenti le modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44), sono state definite le modalità attuative degli adempimenti a carico degli operatori del settore, ovvero:

I piccoli produttori di latte che effettuano vendita diretta sono tenuti a:

  • mantenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte;

  • consegnare latte solo a primi acquirenti iscritti all'Albo nazionale dei primi acquirenti.

  • obbligati a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell'allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato, ceduto, nonché, i quantitativi di latte venduto direttamente al consumatore e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumatore nell'anno precedente.

  • Entro il medesimo termine sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto fabbricato aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.

I primi acquirenti sono tenuti a registrare:

  • i quantitativi di latte crudo e di latte crudo biologico, consegnati dai produttori italiani, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine (Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l’acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, può essere effettuata una sola analisi al mese); ai sensi dell’articolo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 2117/2021, esclusivamente per il latte bovino è richiesto anche il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico;

  • i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi;

  • i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;

  • i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in altri Paesi dell’Unione europea o in Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza;

  • i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;

  • i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi, con l’indicazione del Paese di provenienza.

Le aziende che producono prodotti lattiero caseari (fabbricanti) sono tenuti a:

  • registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto (i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021) fabbricato e ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

 

Le registrazioni rese dai primi acquirenti e dai fabbricanti dovranno essere sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da AGEA e possono essere trasmesse solo nei mesi sopra indicati.

Si fa presente inoltre quanto segue:

  • alla seguente pagina web (https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione) a partire da lunedì 13 giugno sarà possibile trovare, all’interno del box zootecnia, la modulistica e le indicazioni per richiedere il riconoscimento come primo acquirente per il latte bovino ed ovi/caprino.

  • I primi acquirenti di latte bovino conservano i riconoscimenti già ottenuti ai sensi del D.L. n. 49/2003 convertito dalla Legge n. 119/2003 e del D.M. MIPAAF del 7 aprile 2015 se non revocati o decaduti alla data di entrata in vigore del D.M. MIPAAF del 6 agosto 2021.

  • I primi acquirenti che ritirano sia latte bovino che latte ovicaprino devono ottenere due riconoscimenti dalle Regioni competenti, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.

  • Le aziende produttrici che caseificano sia latte bovino che latte ovicaprino hanno due distinti codici identificativi, ma accedono al SIAN con un’unica utenza.

  • I fabbricanti di prodotti lattiero caseari sia di latte bovino che di latte ovicaprino hanno un unico codice identificativo e accedono al SIAN con l’utenza loro assegnata.

  • I primi acquirenti, sia di latte bovino che di latte ovicaprino, che siano anche fabbricanti possono presentare le dichiarazioni trimestrali con il medesimo identificativo e la medesima utenza.