Tipologia di contenuto
Modulistica

CAA – Centri di assistenza agricola

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

I CAA sono stati istituiti per agevolare il rapporto fra agricoltori ed Enti pubblici

L'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha istituito i Centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati CAA, per agevolare il rapporto fra agricoltori ed Enti pubblici. Tale norma è stata abrogata con il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74 e la materia è attualmente disciplinata dall'art. 6 del decreto medesimo.
 
I CAA sono soggetti privati orientati alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e alla consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole.
 
Per svolgere tali compiti e per accedere ai finanziamenti pubblici (Comunitari,nazionali e regionali) i CAA devono convenzionarsi con gli Organismi pagatori o con le Regioni. In questa veste assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione un ruolo riconosciuto di interlocutore qualificato a garanzia dell'attività svolta.