Ammissioni dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero

Data notizia

Con DGR n. 11-202 del 9 agosto 2019 si forniscono i seguenti indirizzi per l’applicazio ne delle percentuali previste per i cacciatori resi denti in altre regioni o all’estero, ivi compresi i cacci atori temporanei:

  • i cacciatori residenti in altre regioni o all’estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venato ria ai sensi dell’art. 1 ("Conferma dell’ammissione”), possono essere confermati nella corrente stagione anche se la loro percentuale rispetto al totale dei cacciatori ammissibili supera i limiti fissati dall'articolo 12 comma 2;
  • in tal caso (superamento della citata percentuale), l'ATC e/o il CA non possono procedere ad ulteriori ammissioni fino a quando non vengano nuovamente rispettati i l limiti di cui sopra;
  • le domande di ammissione presentate ai sensi dell’art. 2 (“Domanda di ammissione”) dai cacciatori residenti in altre regioni o all’estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere istruite e accolte da parte degli ATC e CA fino al raggiungimento del 5% dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA o eventualmente  del 10% per i soli ATC che siano stati autorizzati  all’innalzamento della percentuale con la DGR n. 23 – 8588 del 22 marzo 2019;
  • di stabilire, alla luce di quanto sopra, che gli organismi di gestione degli ATC e CA possono, anche in deroga al termine fissato dall’articolo 1 della DGR n. 90-3600 del 19 marzo 2012 e ss.mm.ii, procedere alle conferme delle ammissioni dei cacciatori residenti in altre regioni o all’estero che, pur ammessi nelle precedenti stagioni venatorie, si erano visti rifiutare la conferma.