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Scheda informativa

Pagamento ticket

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Terzo settore

Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket, cioè una quota di partecipazione alla spesa sanitaria, che può essere al massimo di 36,15 euro per ricetta. Sulla ricetta è applicata un’ulteriore tariffa, variabile in base al costo delle prestazioni prescritte.

Ciascuna ricetta può contenere fino a un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica: danno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a 3 tipologie di prestazioni terapeutiche, per un massimo di 36 sedute.

Come pagare

Il ticket può essere pagato:

  • presso gli sportelli dedicati di ciascuna azienda sanitaria o ospedaliera
  • presso sportelli bancari convenzionati
  • on line
Cosa si intende per “nucleo familiare”?

Compongono il nucleo familiare fiscale: i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, e familiari a carico. Pertanto non si deve fare riferimento al nucleo risultante dal certificato anagrafico (stato di famiglia).

Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente dà diritto all’esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione.

Attenzione! Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede espressamente che

le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone  dello stesso sesso

In base a questa legge, dunque, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Viceversa, i conviventi di fatto, così come individuati dalla stessa legge n. 76/2016, non fanno parte dello stesso nucleo familiare fiscale ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione.

Come si esercita il diritto all’esenzione per reddito? 

Nel corso del 2011 sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito. All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta; in alternativa, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.

Cosa deve fare l’assistito se, pur ritenendo di aver diritto all’esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore?

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore. 

Quali sono i requisiti per essere esenti per reddito dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali ed esami di laboratorio?

I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono così riassunti:

  • E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche e integrazioni)
  • E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)
  • E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

I certificati di esenzione con il codice E02 (soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni). Può considerarsi disoccupato anche il lavoratore in mobilità ed i propri familiari a carico  (da non confondersi con il lavoratore in cassa integrazione, per il quale il rapporto lavorativo è ancora in corso) solo se il soggetto è iscritto all’Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato.

Considerata l’estrema variabilità della condizione reddituale, nel momento in cui tale condizione variasse, può verificarsi anche prima della scadenza (annuale), i soggetti  dovranno  recarsi alla propria ASL di appartenenza  per la restituzione del certificato di esenzione.

Attenzione!
La  vigente normativa nazionale (art.8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”) prevede che siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, tra gli altri, i disoccupati ed i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore ad  € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Pertanto, per  “disoccupato”, ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro dipendente, non ne abbia altra in corso e sia iscritto all’Ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione, come da decreto ministeriale dell’11.12.2009 recante “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”.

Il minore fino a 6 anni con genitori non coniugati a quale nucleo fiscale appartiene?

Il minore di anni sei appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni sei appartiene a nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico.  Nel caso in cui il bambino sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori, è possibile scegliere la situazione più favorevole, vale a dire considerare il bambino appartenente al nucleo del genitore il cui reddito non supera il limite previsto (€ 36.151,98).

Il reddito IRPEF e l’ISEE sono la stessa cosa?

No.

L’ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). L’ISEE non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione in Regione Piemonte.

Il basso reddito rileva ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione?

Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità (o per patologia) e esenzione per reddito; sono compatibili?

Non c’è incompatibilità tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistano i requisiti, l’assistito può essere in possesso di certificati di esenzione a vario titolo.

Qual è il reddito considerato ai fini dell’esenzione  e a  quale anno si riferisce ?

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base degli elenchi forniti dal MEF contenenti i dati  di esenzione che si riferiscono all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

Le autocertificazioni presentate all’ASL nell’anno corrente devono basarsi sul reddito percepito nell’anno precedente.

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare, considerato dal punto di vista fiscale, quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi. La somma di riferimento è quella relativa ai redditi al lordo degli oneri deducibili.

Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell’esenzione?

Il nucleo familiare è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. È assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia.

Che cosa si intende per disoccupato?

Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione.

Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

È sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all’esenzione in base alle condizioni di reddito?

No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione in base al reddito?

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione se supera i 65 anni e se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti.

L'attestato di esenzione dal pagamento del ticket va portato sempre con sé?

È consigliabile portare sempre con sé il proprio attestato

Che cosa si deve fare se nel corso dell’anno non si hanno più i requisiti per l’esenzione?

Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che dànno diritto all’esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un’occupazione, il cittadino che ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione all’ASL. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell’attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l’autocertificazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all’esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati. Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.

Che cosa può accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l’esenzione?

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del DPR 445/2000.

Dove deve essere indicato il codice esenzione per reddito nella prescrizione?

Analogamente a quanto già avviene oggi per i codici di esenzione per patologia/invalidità, il diritto all’esenzione per reddito potrà essere fruito dal cittadino solo se detto codice verrà indicato da parte del medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta del SSN, nel campo codice esenzione.

Come si calcola il ticket + la quota fissa?

Il provvedimento regionale del 29.07 2011, in attuazione della Legge n. 111/2011, ha disposto per l’applicazione, in  aggiunta al ticket già previsto  dalla normativa vigente,  di una quota fissa per ricetta  modulata in rapporto al valore economico della singola ricetta stessa.  Le classi di valore della singola ricetta individuate e la relativa quota fissa  sono indicate nella tabella seguente:      

Il  valore della singola ricetta è dato dalla somma della tariffa  delle singole prestazioni presenti nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 11-6036 del 2.07.2013, che comprende le prestazioni con le tariffe di riferimento per la determinazione degli importi in ordine all’individuazione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). 

alcuni esempi

  • paziente con prescrizione non esente e sulla quale sono indicate prestazioni diagnostiche quali VES, emocromo, glicemia, colesterolo, trigliceridi esame completo urine
    per tale ricetta il paziente dovrà corrispondere:
    • euro 14,90 relativo al “ticket” (quota di partecipazione alla spesa sanitaria)
    • euro 3,00 quale quota fissa in ragione del fatto che il valore della ricetta è nella fascia tra  > 10 e <= 15 euro 
      il paziente pagherà  €14,90 + €3,00 - totale €17,900
  • paziente con prescrizione non esente e sulla quale è indicata la prestazione di ecografia dell’addome inferiore
    per tale ricetta il paziente dovrà corrispondere:
    • euro 32,05 relativo al “ticket” (quota di partecipazione alla spesa sanitaria)
    • euro  9,00 quale quota fissa in ragione del fatto che il valore della ricetta è nella fascia  > 30 e <= 36 euro 
      il paziente pagherà  € 32,05 +€ 9,00 – totale € 41,05
  • paziente con prescrizione non esente e sulla quale è indicata la prestazione di TC del torace
    per tale ricetta il paziente  dovrà corrispondere
    • euro 36,15 relativo al “ticket” (quota di partecipazione alla spesa sanitaria)
    • euro  25,50 quale quota fissa in ragione del fatto che il valore della ricetta è nella fascia  > 85 e <= 100 Euro 
      il paziente pagherà  € 36,15 + € 25,50 – totale 61,65