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Scheda informativa

Scelta sociale - Buono per la domiciliarità 2026-2027

Rivolto a
Cittadini

Che cos’è 

È un contributo mensile del valore di 700 euro, riconosciuto per la durata di 12 mesi e spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza familiare erogati a persone non autosufficienti (anziani o disabili) residenti in Piemonte. Tale durata potrà essere estesa fino a 24 mesi in fase di assegnazione dei Buoni, in funzione del numero di domande risultate ammissibili.

La misura si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte.

L'avviso per l'assegnazione del Buono domiciliarità 2026 è pubblicato in questo sito alla pagina dedicata

Chi sono i destinatari 

  • Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti

  • Persone con disabilità non autosufficienti

che siano:

  • residenti in Piemonte

  • già sottoposte a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D. o U.M.V.D.62 (così risulta ridefinita l’U.M.V.D. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 62/2024, recepita dalla Regione Piemonte con la DGR n. 21-1613 del 29 settembre 2025) con conseguente definizione di un P.A.I. o di un Progetto di Vita Personalizzato) e alle quali sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7

  • in possesso di un I.S.E.E. ordinario o sociosanitario in corso di validità avente un valore non superiore a 40.000 euro. Non è ammesso un ISEE corrente o che presenti “anomalie

 

I servizi di assistenza familiare per l’erogazione del “Buono domiciliarità 2026” 

Per ricevere il “Buono Domiciliarità 2026” è necessario che sia stato attivato un servizio di assistenza familiare con la stipula di:

  • contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e della durata minima di 30 giorni, che preveda l’inquadramento dell’assistente almeno nel livello CS (assistenza fornita da personale privo di qualifica specifica a persona non autosufficiente) stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico

oppure

  • un contratto di prestazione di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza domiciliare, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali;

oppure

  • un incarico professionale, che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore settimanali e preveda pari requisiti professionali, per la prestazione di un servizio di assistenza domiciliare da parte di un assistente familiare che esercita l’attività come libero professionista.

Il contratto/incarico può essere stipulato/affidato, oltre che dal destinatario, anche da un familiare del destinatario o dal suo tutore/curatore/amministratore di sostegno o da un terzo.

 

Incompatibilità con altre misure

Risultano incompatibili con il Buono Domiciliarità:

- il percepimento del Buono Domiciliarità erogato ai sensi dell’Avviso approvato con D.D. n. 175/2023 – i percettori del Buono possono presentare domanda, rinunciando al precedente per i mesi residui di validità

- l’accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale

- la percezione della prestazione universale di cui all’art. 34 del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29

- la percezione di “assegni di cura”, ex D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e D.G.R. 23 giugno 2025, n. 9-1266 e/o derivanti dai programmi regionali della non autosufficienza 2022/2024 e 2025/2027

- la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256 e/o dal fondo regionale politiche sociali destinato ai caregiver

- l’erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” (nel caso di soggetti richiedenti inseriti nella misura “Home Care Premium”, l’incompatibilità prevede l’impossibilità di inserimento nella procedura HCP del contratto di lavoro dell’assistente familiare) oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura;

- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori per un numero di ore settimanali superiore a 16

- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a dichiarare l’assenza di incompatibilità oppure l’impegno a rinunciare a misure incompatibili con decorrenza dalla data di inizio validità del Buono.

 

Compatibilità con altre misure

Risultano compatibili con il Buono Domiciliarità:

- gli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente Avviso se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali

- contributi economici erogati dagli Enti Gestori a sostegno delle famiglie affidatarie in caso di affidamento etero-familiare di minori con disabilità

- gli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, gestiti dalle ASL. (il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022 Allegato 1 definisce l’assistenza domiciliare come un “servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza”, precisando poi che le cure domiciliari “si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana”)

- gli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare.

 

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente da un soggetto – richiedente – appositamente delegato dalla persona non autosufficiente (destinatario). La figura del richiedente può essere identificata in una delle seguenti tipologie:

  • il genitore, nel caso dei destinatari minorenni

  • il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni. Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev’essere prodotto a corredo della domanda

  • un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici

  • il coniuge/altra parte dell’unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici

  • un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici

  • il curatore (art. 424 cod. civ.) o l’amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004)

  • altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario

  • Il soggetto richiedente non può coincidere con l’/gli assistente/i familiare/i incaricati del servizio

 

Come e quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Welfare, attraverso il portale dedicato inserito all’interno dei servizi di “Piemonte Tu” (www.piemontetu.it) anche raggiungibile direttamente dal sito: www.sceltasociale.it

Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le domande si possono presentare dalle ore 0,00 del 14 settembre 2026 alle ore 23,59 del 2 novembre 2026.

A corredo della domanda, è necessario (pena mancata ammissione) presentare:

  • copia del verbale di valutazione U.V.G. / U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito)

  • contratto di lavoro subordinato (con ricevuta comunicazione INPS) oppure contratto di prestazione di servizi (siglato dal soggetto contrattualizzato) con agenzia, ecc. oppure lettera d’incarico siglata in caso di incarico a lavoratore autonomo.

 

Esiti e graduatorie

Il “Buono Domiciliarità 2026” viene assegnato alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Le domande presentate nell’ambito dello sportello e valutate come ammissibili vengono ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

  1. maggior punteggio sociale (certificato da U.V.G./U.M.V.D.)
  2. valore I.S.E.E. inferiore (in caso di parità del punteggio sociale
  3. ordine cronologico di presentazione della domanda (in caso di parità del punteggio sociale e dell’I.S.E.E.)
     

Validità, modalità di riconoscimento del buono e assegnazione

In caso di assegnazione, il “Buono” può essere percepito per 12 mensilità. Eventuali estensioni della durata potranno essere valutate in sede di assegnazione in relazione al numero di domande pervenute, fino a un massimo di 24 mesi. Il Buono viene erogato con cadenza trimestrale a fronte della presentazione di documentazione giustificativa che attesti l’effettiva fruizione di un servizio di assistenza domiciliare di 16 ore settimanali. Nel caso in cui dalla documentazione dovesse risultare che il destinatario del Buono ha beneficiato del servizio di assistenza domiciliare per meno di 16 ore, il Buono potrà egualmente essere riconosciuto, ma soltanto per un massimo di 1 mensilità nell’arco dei 12 mesi di fruibilità del Buono (“mese in deroga”).



 

Contatti

Riferimento
Direzione Welfare - Settore Immigrazione, pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale
Indirizzo
sceltasociale@regione.piemonte.it 
Riferimento
Numero Verde Regione Piemonte (ore 8-18)
Telefono
800 333 444 (da telefono fisso)
011 08 24 222 (da telefono mobile e dall'estero)
Riferimento
Sportelli URP Regione Piemonte
Indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico/sedi-dellurp-piemonte
Email
urp@regione.piemonte.it