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Le foreste e gli altri ecosistemi naturali gestiti in modo sostenibile svolgono numerose funzioni che producono benefici per la società, definite servizi ecosistemici.
Questi si distinguono in quattro grandi categorie: servizi di supporto (rappresentati dai processi ecologici primari che sostengono il funzionamento di tutti gli altri servizi, quali la formazione del suolo, l’organicazione delle sostanze minerali e della CO2 attraverso l’uso dell’energia solare tramite la fotosintesi, la conservazione della biodiversità, etc.), servizi di approvvigionamento (costituiti dalla capacità di fornitura di materie prime, il legno in primis negli ecosistemi forestali), servizi di regolazione (consistenti nella capacità degli ecosistemi di moderare i fenomeni naturali: ciclo dell’acqua, termoregolazione attraverso l’evapotraspirazione, etc.) e servizi culturali (si tratta di benefici immateriali quali il paesaggio, la fruizione ricreativa, etc.).
Nell’ambito dei servizi ecosistemici i crediti di carbonio sono uno strumento economico-ambientale utilizzato per quantificare e valorizzare i benefici climatici derivanti da interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o alla rimozione di CO₂ dall’atmosfera.
Un credito di carbonio è associato a una tonnellata di CO₂ equivalente (1 tCO₂e) di riduzione delle emissioni nell’ambito di un processo produttivo o di rimozione dall’atmosfera di gas a effetto serra, quantificata secondo metodologie e criteri definiti.
Nel settore forestale, la generazione di crediti di carbonio è basata sulla capacità degli ecosistemi di assorbire CO₂ attraverso la fotosintesi clorofilliana e di immagazzinare il carbonio nella biomassa e nel suolo ed è sempre correlata ad interventi gestionali attivi.
L’abbandono colturale non può mai generare crediti di carbonio, pur continuando gli ecosistemi ad assorbire CO₂ atmosferica attraverso l’attività fotosintetica.
Il Registro regionale dei crediti di carbonio nasce con l’obiettivo di rendere riconoscibili, tracciabili e valorizzabili i crediti generati da interventi realizzati sul territorio regionale, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del contributo degli ecosistemi alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Il Registro si inserisce nel quadro delle politiche nazionali e regionali per la tutela e la gestione sostenibile del patrimonio forestale e naturale, in coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, approvata con Decreto ministeriale 23 dicembre 2021, e con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, tra cui la Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile - SRSvS, Programma Forestale Regionale -PFR e i Piani di gestione forestale (PGF).
Il sistema regionale per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio è stato avviato con la D.G.R. n. 24-4638 del 6 febbraio 2017, che ha definito gli indirizzi regionali per la generazione e la gestione dei crediti derivanti dalla selvicoltura e previsto l’istituzione di un registro regionale.
Il sistema è stato successivamente integrato per comprendere anche gli interventi relativi al sistema del verde non forestale, in particolare in ambito urbano e rurale, attraverso la D.G.R. n. 24-4672 del 18 febbraio 2022.
La disciplina regionale è stata aggiornata con la Determinazione Dirigenziale n. 479/A1614A del 22 giugno 2026, che aggiorna e approva la procedura di contabilizzazione, validazione e commercializzazione dei crediti di carbonio generati dalla selvicoltura e dal sistema del verde non forestale in Piemonte e approva il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC).
Il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC)
Il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC) è lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte rende disponibili, consultabili e tracciabili le informazioni relative ai progetti, agli interventi e alle transazioni dei crediti di carbonio generati sul territorio regionale.
Il Registro consente di seguire i crediti lungo il loro ciclo di vita, dalla generazione alle successive operazioni di trasferimento e fino all’eventuale annullamento, attraverso identificativi univoci e la registrazione delle transazioni.
Questa tracciabilità contribuisce a prevenire la doppia contabilizzazione o commercializzazione degli stessi crediti.
Possono essere iscritti nel RRCC crediti certificati secondo la UNI EN ISO 14064 o altri standard riconosciuti, purché coerenti con la metodologia regionale. Il Registro indica inoltre il livello di conformità dei progetti alle procedure regionali, assicurando trasparenza sulle caratteristiche dei crediti registrati.
La validazione e la verifica dei progetti e della documentazione relativa alla generazione dei crediti sono effettuate da organismi indipendenti di certificazione esterni, mentre la Regione Piemonte definisce le procedure e gestisce il Registro sulla base delle informazioni trasmesse.
L’iscrizione al Registro e l’utilizzo dello stesso nell’ambito del mercato volontario dei crediti carbonio hanno natura volontaria.
A cosa serve il Registro
Il Registro regionale dei crediti di carbonio ha l’obiettivo di:
- favorire lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio;
- valorizzare il contributo delle foreste e degli altri ecosistemi alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- promuovere una gestione forestale sostenibile e orientata alla conservazione e all’incremento degli stock di carbonio;
- favorire la valorizzazione di ulteriori servizi ecosistemici associati agli interventi che generano i crediti di carbonio;
- mettere a disposizione dei soggetti interessati informazioni pubbliche, trasparenti e tracciabili sui progetti e sui crediti;
- contribuire a garantire l’unicità dei crediti e a prevenire fenomeni di doppia contabilizzazione.
Come si registra un progetto
Per iscrivere un progetto al Registro è necessario inviare la documentazione tramite PEC al Settore Foreste della Regione Piemonte (foreste@cert.regione.piemonte.it), con copia a IPLA S.p.A. (iplaspa@legalmail.it), che supporta le attività tecniche e operative.
Le iniziative di generazione e commercializzazione dei crediti di carbonio e l’utilizzo del Registro sono sviluppati su base volontaria.
La documentazione deve descrivere il progetto finalizzato alla generazione dei crediti di carbonio e consentire di quantificare e documentare le riduzioni delle emissioni o gli aumenti delle rimozioni di gas a effetto serra, secondo la metodologia applicabile. Per i progetti forestali, il Documento di Progetto (DDP) costituisce il riferimento per la validazione, il monitoraggio, l’iscrizione nel Registro e la successiva commercializzazione dei crediti.
L’inserimento di nuovi progetti nel RRCC avviene con apposita Determinazione Dirigenziale.
La registrazione delle successive operazioni consente di mantenere aggiornata la disponibilità dei crediti e di tracciarne i trasferimenti e l’eventuale annullamento.
- SEZIONE 1 Struttura e finalità del Registro regionale dei crediti di carbonio
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Il Registro è articolato in tre livelli informativi correlati, che seguono il ciclo di vita dei crediti:
- L1 – Registro dei Progetti, che contiene le informazioni identificative dei progetti e dei relativi Documenti di Progetto (DDP);
- L2 – Registro degli Interventi, che registra gli interventi di assorbimento, i periodi di generazione e i crediti certificati;
- L3 – Registro delle Transazioni, che registra le operazioni che modificano la titolarità, la disponibilità o lo stato dei crediti.
Per i progetti e i crediti registrati sono rese disponibili, secondo le modalità previste dalla procedura, informazioni quali:
- il soggetto venditore o titolare dei crediti;
- l’Organismo Indipendente di Certificazione Esterno (OCE);
- lo standard di riferimento, utilizzato per la certificazione;
- la tipologia di unità di carbonio, secondo la tassonomia del quadro europeo CRCF, ove applicabile;
- la quantità di crediti certificati, quota accantonata a riserva e quota commercializzabile;
- il codice identificativo univoco del progetto, dell’intervento e del lotto di crediti;
- il periodo di generazione e periodo di validità dei crediti;
la metodologia di calcolo adottata; - gli estremi dei rapporti di validazione e delle successive verifiche;
- le informazioni cartografiche e territoriali, ove disponibili;
- l’eventuale presenza di servizi ecosistemici aggiuntivi rispetto al sequestro di CO₂;
- le informazioni relative alle transazioni, compresi trasferimenti, ritiri, annullamenti e relativi codici identificativi.
La struttura del Registro consente quindi di seguire i crediti dalla generazione fino alle successive operazioni di trasferimento e all'eventuale ritiro o annullamento, contribuendo a garantirne l'unicità e a prevenire la doppia commercializzazione.
- SEZIONE 2 Durata dei progetti di monitoraggio
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I progetti devono garantire la permanenza del beneficio climatico per tutta la durata prevista dal Documento di Progetto (DDP).
Per i progetti forestali il periodo di validità non può essere inferiore a 30 anni.
Per le attività di imboschimento e arboricoltura da legno è previsto un piano colturale che copra un periodo di impegno di almeno 20 anni.
Anche per i progetti di rimozione nel settore non forestale il periodo di validità non può essere inferiore a 30 anni.
Il periodo di generazione identifica l'intervallo temporale nel quale vengono quantificati i risultati del progetto e i crediti di carbonio generati.
Il progetto deve prevedere un Piano di monitoraggio, attraverso il quale vengono raccolti e aggiornati i dati necessari a verificare nel tempo l'effettiva realizzazione degli interventi e la permanenza degli stock di carbonio.Al termine dei periodi previsti dal progetto, la conformità degli interventi e i risultati conseguiti sono sottoposti alle verifiche previste dalla procedura da parte di un Organismo Indipendente di Certificazione Esterno (OCE). La verifica periodica consente di accertare la permanenza e la corretta quantificazione dei benefici climatici secondo la metodologia applicata.
Per i progetti forestali presentati dopo il 15 ottobre 2025 è inoltre previsto un buffer di permanenza, determinato attraverso un'analisi del rischio e compreso tra il 15% e il 40% dei crediti, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali.
Il buffer costituisce una riserva destinata a coprire eventuali perdite di carbonio dovute a eventi che ne compromettano la permanenza.
Per i progetti del settore non forestale la gestione del rischio di perdita del carbonio segue invece le modalità specifiche previste dalla disciplina regionale applicabile.
- SEZIONE 3 Attuazione e contabilizzazione
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I progetti che intendono generare crediti di carbonio devono rispettare i requisiti previsti dalla procedura regionale, dallo standard di riferimento scelto e dalla metodologia di quantificazione applicabile.
La generazione dei crediti si basa sulla dimostrazione che un progetto genera un beneficio ulteriore, "addizionale", in termini di riduzioni delle emissioni o di aumenti delle rimozioni di gas a effetto serra (GHG) aggiuntivi rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza del progetto.Addizionalità tecnica
L'addizionalità tecnica viene dimostrata attraverso il confronto tra:- lo scenario di riferimento (BAU – business as usual), che rappresenta la situazione che si verificherebbe in assenza del progetto, sulla base delle pratiche gestionali ordinarie e degli obblighi normativi applicabili;
- lo scenario di progetto (SOST - sostenibilità), che deve evidenziare un miglioramento quantificabile delle rimozioni di CO₂ rispetto allo scenario di riferimento lungo la durata del progetto.
Per i progetti forestali, la generazione dei crediti è riconoscibile solo quando è associata a una gestione forestale attiva, attraverso interventi selvicolturali. Non possono essere considerate, ai fini della generazione di crediti da selvicoltura, le superfici che nell'ambito di un PFA o PGF risultano non gestibili perché non raggiungibili o quelle destinate alla libera evoluzione e quindi non soggette a interventi selvicolturali.
Addizionalità economica
Il progetto deve dimostrare che i ricavi derivanti dalla vendita dei crediti di carbonio sono determinanti per la sostenibilità economica dell'intervento e che l'attività non sarebbe stata realizzata, o non sarebbe risultata sufficientemente remunerativa, in assenza di tali ricavi.
La dimostrazione dell'addizionalità economica può essere effettuata attraverso un test finanziario basato sul Valore Attuale Netto (VAN/NPV – Net Present Value). Il test deve evidenziare la situazione economica del progetto senza considerare i ricavi derivanti dai crediti e verificare il contributo di tali ricavi al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa.Addizionalità normativa
L'attività deve essere aggiuntiva rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente e alle pratiche ordinarie già adottate nello scenario di riferimento.
Per i progetti forestali, lo scenario di progetto deve configurarsi come uno scenario di gestione sostenibile superiore ai requisiti minimi previsti dal Regolamento forestale regionale, secondo le modalità definite dalla procedura.
L'addizionalità deve essere documentata nel Documento di Progetto (DDP) e verificata nell'ambito del processo di validazione.Permanenza del carbonio
I benefici climatici associati ai crediti devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto.
Per i progetti forestali il periodo di validità non può essere inferiore a 30 anni.
Per le attività di imboschimento e arboricoltura da legno deve essere previsto un piano colturale che copra un periodo di impegno di almeno 20 anni.
Anche per i progetti di rimozione nel settore non forestale il periodo di validità non può essere inferiore a 30 anni.
La durata del progetto costituisce il periodo di riferimento per la validità dei crediti e rappresenta un vincolo per le relative transazioni.Riduzione complessiva delle emissioni e carbon leakage
La generazione dei crediti deve contribuire alla riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra e non deve determinare uno spostamento delle emissioni al di fuori dell'area direttamente interessata dal progetto.
Il carbon leakage è il fenomeno per cui le emissioni o le attività che il progetto intende ridurre possono essere semplicemente trasferite in un'altra area o in un'altra attività. La sua eventuale presenza deve essere considerata nella quantificazione dei risultati del progetto.
Nel Documento di Progetto devono pertanto essere considerate, ove pertinenti, anche le emissioni generate dall'attuazione delle attività di progetto all'interno e all'esterno dell'area interessata, secondo la metodologia applicabile.
Sostenibilità ambientale
La generazione di crediti deve essere associata a interventi coerenti con i principi di sostenibilità ambientale.
Per il settore forestale, la procedura richiama i principi della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile, nonché delle Misure di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000.
Per il settore non forestale, gli interventi devono garantire un impatto neutro o positivo sugli aspetti ambientali considerati dalla procedura, con particolare riferimento alla risorsa idrica, alla biodiversità, all'economia circolare e alla prevenzione e al controllo degli inquinanti. - SEZIONE 4 La certificazione dei crediti di carbonio
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La certificazione dei crediti di carbonio non è effettuata dalla Regione Piemonte.
La procedura regionale prevede che la validazione del Documento di Progetto (DDP) e le successive verifiche siano effettuate da un Organismo Indipendente di Certificazione Esterno (OCE), accreditato da ACCREDIA secondo la normativa applicabile.
L'OCE verifica la conformità del progetto, della metodologia e dei dati utilizzati per la quantificazione delle riduzioni delle emissioni o degli aumenti delle rimozioni di gas a effetto serra. La responsabilità tecnica della correttezza, completezza e veridicità della certificazione dei crediti è dell'organismo di certificazione incaricato.
Il Documento di Progetto (DDP) costituisce il riferimento tecnico per la descrizione del progetto, la definizione dello scenario di riferimento, la quantificazione dei risultati, il piano di monitoraggio e la successiva verifica.
I crediti generati sul territorio piemontese sono inseriti nel RRCC a seguito della validazione del DDP relativa ai gas a effetto serra. Il Settore Foreste della Regione Piemonte è il gestore del Registro e può avvalersi di IPLA S.p.A. per le attività tecniche e operative connesse alla sua gestione.
L'iscrizione al RRCC è volontaria e la permanenza nel Registro è subordinata al rispetto delle procedure e delle modalità operative previste dalla disciplina regionale.
- SEZIONE 5 Coordinamento con il registro nazionale dei crediti di carbonio
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Il Registro regionale dei crediti di carbonio si inserisce nel più ampio quadro nazionale ed europeo di evoluzione dei sistemi di certificazione e registrazione dei crediti di carbonio.
La procedura regionale è stata aggiornata per tenere conto, in particolare, del Regolamento (UE) 2024/3012, che istituisce il quadro europeo di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, del relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 e delle linee guida nazionali adottate con il Decreto MASAF, di concerto con il MASE, del 15 ottobre 2025.
Nelle more dell'attivazione del registro nazionale, il RRCC può essere utilizzato anche per i crediti generati dal sistema del verde non forestale, in coerenza con la D.G.R. n. 24-4672 del 18 febbraio 2022 e con la UNI PdR 162/2024.
Quando il registro nazionale sarà attivato, la Regione Piemonte adotterà le misure necessarie per coordinare e armonizzare il RRCC con il sistema nazionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. - SEZIONE 6 L’esperienza della Partecipanza di Trino (VC)
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Un caso applicativo delle procedure regionali è rappresentato dal progetto sviluppato nel Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (VC).
Il progetto ha rappresentato un'esperienza pilota nell'ambito della generazione di crediti di carbonio da gestione forestale e ha previsto la validazione del Documento di Progetto (DDP) da parte di un organismo indipendente di certificazione esterno.
L'area interessata, pari a circa 586 ettari, ricade in un sito della Rete Natura 2000. Le relative misure di conservazione costituiscono uno degli elementi di riferimento per la definizione dello scenario di gestione e per la valutazione dell'addizionalità del progetto.
L'esperienza evidenzia la possibilità di integrare, nell'ambito della pianificazione forestale, diversi obiettivi di gestione, tra cui la produzione legnosa, la conservazione della biodiversità e l'aumento delle rimozioni di CO₂, secondo una prospettiva di gestione forestale sostenibile
Il progetto rappresenta inoltre un esempio della possibilità di associare alla componente climatica ulteriori servizi ecosistemici, quando questi siano previsti e quantificati nel Documento di Progetto.
- SEZIONE 7 Ambito del sistema del verde non forestale
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Il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC) comprende, oltre ai crediti generati dalla selvicoltura, anche quelli derivanti dal sistema del verde non forestale, in coerenza con la D.G.R. n. 24-4672 del 18 febbraio 2022 e con la UNI PdR 162/2024.
Rientrano in questo ambito, secondo le metodologie e le condizioni previste dalla disciplina regionale, interventi quali:- la forestazione urbana e periurbana (urban forestry);
- interventi sul verde urbano e rurale;
- attività di carbon farming e altri interventi del settore non forestale finalizzati alla rimozione e allo stoccaggio del carbonio.
La procedura regionale prevede per i progetti non forestali una valutazione degli impatti ambientali, con particolare attenzione alla risorsa idrica, alla biodiversità, all'economia circolare e alla prevenzione e controllo degli inquinanti atmosferici, affinché gli interventi garantiscano un impatto neutro o positivo sugli aspetti ambientali considerati.
L'inclusione del sistema del verde non forestale consente di considerare il contributo di diversi ecosistemi alla rimozione e allo stoccaggio del carbonio e, più in generale, alla fornitura di servizi ecosistemici.
La nuova procedura prevede infatti che il RRCC possa dare evidenza, oltre ai crediti di carbonio, della presenza di ulteriori servizi ecosistemici associati ai progetti, quali il supporto alla biodiversità, la regimazione idrica dei versanti e la rimozione di inquinanti. Tali benefici sono distinti dalla quantità di CO₂ associata al credito e devono essere previsti e documentati nel Documento di Progetto.
Il RRCC si configura pertanto come uno strumento unitario regionale di pubblicità e tracciabilità, che consente di mettere in relazione progetti forestali e non forestali e di rendere visibili, oltre alla componente climatica quantificata attraverso i crediti di carbonio, anche gli eventuali ulteriori servizi ecosistemici associati agli interventi.
Allegati
- RRCC 22.06.2026.pdf
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- Test finanziario van.xls
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