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I crediti di carbonio rappresentano la capacità delle foreste e di altri ecosistemi di assorbire e stoccare CO₂ attraverso processi naturali.
Questo importante ruolo è riconosciuto dalla Strategia Forestale Nazionale (DM 23 dicembre 2021) ed è integrato negli strumenti regionali di strategia (Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile - SRSvS, Programma Forestale Regionale -PFR) e di pianificazione forestale (PGF).
La generazione dei crediti di carbonio è strettamente legata alla gestione attiva e pianificata delle foreste e si basa su attività di monitoraggio e rendicontazione. Tali interventi non solo migliorano la resilienza degli ecosistemi ma valorizzano anche i servizi ecosistemici.
Il sistema regionale per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio è definito dalla D.G.R. n. 24-4638 del 6 febbraio 2017, che stabilisce i requisiti dei progetti e le modalità di contabilizzazione e monitoraggio dei crediti. La metodologia adottata si basa sulla norma UNI EN ISO 14064-2:2019 e sui principi di addizionalità e permanenza.
Il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC) è lo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte rende disponibili, tracciabili e consultabili i crediti di carbonio generati da progetti realizzati sul territorio regionale.
Possono essere registrati crediti certificati secondo la norma UNI EN ISO 14064 o altri standard riconosciuti, purché siano coerenti con la metodologia regionale. Il livello di conformità dei progetti alle procedure regionali è indicato nel registro, garantendo così trasparenza.
Il registro è finalizzato a:
- sostenere lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio;
- valorizzare il ruolo delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici;
- promuovere una gestione forestale sostenibile e attiva;
- favorire opportunità di reddito per proprietari e gestori forestali.
Procedura di registrazione e documentazione allegata
Per l’iscrizione dei crediti nel Registro regionale, è necessario trasmettere la documentazione prevista tramite PEC al Settore Foreste della Regione Piemonte (foreste@cert.regione.piemonte.it), con copia a IPLA S.p.A. (iplaspa@legalmail.it) che supporta la gestione operativa del registro, curando le attività di registrazione e l’aggiornamento dello stato dei crediti.
La documentazione richiesta è indicata nella sezione dedicata al Registro regionale dei crediti di carbonio da gestione forestale.
- SEZIONE 1 Struttura e finalità del Registro regionale dei crediti di carbonio
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Il Registro regionale dei crediti di carbonio da gestione forestale ha l’obiettivo di rendere consultabili i progetti selvicolturali in grado di generare crediti validati e conformi ai requisiti requisiti della D.G.R. n. 24-4638 del 6 febbraio 2017, rendendoli così disponibili sul mercato volontario regionale.
Il registro garantisce trasparenza e tracciabilità, fornendo informazioni sui crediti e ai sui progetti. Per ciascun credito o pacchetto di crediti sono disponibili:
- titolarità dei crediti (dati del soggetto gestore o proprietario);
- ente e standard di certificazione adottati (es. UNI ISO 14064, FSC, PEFC);
- quantità di crediti (tCO₂eq) e codice identificativo univoco;
- descrizione tecnica degli interventi che giustificano la generazione dei crediti;
- confini temporali (periodo di impegno e generazione) e territoriali del progetto;
- estremi dei rapporti di validazione e delle verifiche;
- informazioni sulle transazioni, inclusi data e codice di annullamento.
- SEZIONE 2 Confini temporali dei progetti e monitoraggio
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Per garantire la permanenza del beneficio ambientale, i progetti devono prevedere un periodo di impegno minimo di 30 anni. Durante questo periodo, il gestore è tenuto ad applicare le modalità di gestione previste dal progetto, evitando cambi d’uso del suolo e interventi al di fuori dei confini definiti.
Il periodo di generazione determina l’intervallo temporale, annuale o pluriennale, su cui vengono contabilizzati i crediti.
Al termine di ciascun periodo di generazione, è prevista una verifica da parte di un organismo indipendente, incaricato dal proprietario dei crediti prima dell’avvio delle attività di monitoraggio.
- SEZIONE 3 Attuazione e contabilizzazione
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I progetti di generazione di crediti di carbonio devono rispettare i seguenti requisiti.
Addizionalità tecnica
Le riduzioni delle emissioni o le rimozioni di gas serra (GHG) sono determinate confrontando:- lo scenario di riferimento (BAU – business as usual), basato su modelli selvicolturali ordinari definiti dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (Regolamento forestale regionale);
- lo scenario di progetto (SOST - sostenibilità), che deve dimostrare un miglioramento quantificabile del livello di sostenibilità della gestione forestale lungo tutta la durata del progetto.
Addizionalità economica
Il progetto deve risultare economicamente sostenibile grazie ai proventi derivanti dalla vendita dei crediti. In assenza di tali proventi, l’attività non sarebbe realizzata o non sarebbe conveniente.
Questa condizione è verificata tramite un test finanziario basato sul Valore Attuale Netto (NPV – Net Present Value).(cfr. Allegati in fondo pagina)Addizionalità normativa
Gli interventi devono garantire un livello di sostenibilità superiore rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (Regolamento Forestale regionale, eventuali Misure di Conservazione o previsioni di strumenti di pianificazione del verde), dimostrando che non si tratta di pratiche già adottate nello scenario ordinario (BAU).La quantificazione dei crediti avviene secondo metodologie riconosciute a livello internazionale (IPCC – Guidelines for National GHG Inventories).
Il carbonio stoccato viene calcolato a livello di singola particella forestale, in modo da garantire la tracciabilità degli interventi e consentire il monitoraggio nel tempo attraverso il registro degli interventi e degli eventi.
- SEZIONE 4 Schema di certificazione
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- SEZIONE 5 Confronto con il registro nazionale dei crediti di carbonio
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Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41) ha istituito, presso il CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale.
Con il Decreto ministeriale 15 ottobre 2025 del MASAF (di concerto con MASE) sono state definite le linee guida per l’attuazione del registro nazionale – sezione forestale.
In questo contesto, la Regione Piemonte prevede che, con l’attivazione del registro nazionale, il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC) venga progressivamente coordinato e armonizzato con il sistema nazionale, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente.
- SEZIONE 6 L’esperienza della Partecipanza di Trino (VC)
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Un primo caso applicativo delle linee guida regionali (D.G.R. n. 24-4638) è rappresentato dal progetto sviluppato nel Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (VC).
Questo progetto pilota ha riguardato la certificazione dei crediti di carbonio da gestione forestale e, nel giugno 2024, ha ottenuto la validazione del Documento di Progetto (DDP) da parte di un ente terzo (CSI).
L’area interessata, pari a circa 586 ettari, ricade in un Sito di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000, le cui Misure di Conservazione costituiscono il riferimento normativo (baseline) per la definizione di una gestione forestale migliorativa.
L’esperienza ha dimostrato il potenziale di generazione di crediti di carbonio anche in aree protette, attraverso un modello basato sulla vendita di crediti:
- ex ante, riferiti al Piano di Gestione Forestale 2021–2036;
- ex post, relativi agli interventi realizzati nei cinque anni precedenti.
Il progetto evidenzia come la pianificazione forestale possa integrare diversi obiettivi, conciliando la produzione legnosa con la conservazione della biodiversità e la rimozione di CO₂ atmosferica.
- SEZIONE 7 Ambito extra-forestale
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Oltre ai crediti derivanti dalla gestione forestale, il Registro regionale dei crediti di carbonio (RRCC) è destinato a includere progressivamente anche quelli generati dal sistema del verde non forestale.
In particolare, rientrano in questo ambito:
- interventi di forestazione urbana e periurbana (urban forestry);
- pratiche di carbon farming in ambito agricolo.
L’inclusione delle pratiche di carbon farming consente di valorizzare il ruolo dei sistemi agricoli nella rimozione e nello stoccaggio del carbonio nei suoli e nella biomassa, attraverso interventi gestionali mirati.
Tali attività si inseriscono nel quadro europeo definito dal Regolamento (UE) 2024/3012 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358, che disciplinano i sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio.
Questa evoluzione è coerente con:
- la D.G.R. n. 24-4672 del 18 febbraio 2022, che promuove la valorizzazione dei servizi ecosistemici del verde urbano e rurale;
- la UNI PdR 162/2024, che definisce criteri e metodologie per la quantificazione, il monitoraggio e la certificazione dei crediti anche in ambito non forestale.
In questo contesto, il RRCC si configura come uno strumento unitario regionale, in grado di garantire coerenza metodologica, trasparenza e tracciabilità, accompagnando l’integrazione tra ambito forestale ed extra-forestale.