La Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto dell’ente, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, (così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021, n. 31-3313) e dalla legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i. (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari).
Il direttore di ARPEA è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed il relativo rapporto di lavoro è conferito a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro lavoro, dipendente o autonomo, ed è regolato con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di due volte.
La durata dell’incarico è di 3 anni rinnovabile per non più di due volte, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto di ARPEA.
La sede di lavoro è stabilita a Torino.