Anche le persone singole possono adottare minori stranieri residenti all'estero. E' quanto stabilito dalla Consulta.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.33/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.29-bis, comma1, della legge 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
La persona singola in possesso di decreto di idoneità all'adozione internazionale può pertanto avvalersi dell'operato dell'Ente pubblico SRAI-Regione Piemonte per concretizzare una procedura adottiva.