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Scheda informativa

Indennità per disoccupati: NASpI e Dis-Coll

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti

Principali caratteristiche delle indennità di disoccupazione: NASpI e Dis-Coll

A seguito delle modifiche apportate dal Jobs Act, sono attualmente operativi i seguenti ammortizzatori per disoccupati:

  • la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), operativa dal 1° maggio 2015, che garantisce un’indennità di durata variabile, per un massimo di due anni, ai lavoratori dipendenti che perdono l’impiego non volontariamente;
  • la Dis-Coll, riservata ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa rimasti senza lavoro, dalla durata massima di sei mesi, estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca.

Dal 1° gennaio 2017 non sono più operanti:

  • l’indennità di mobilità, a cui avevano titolo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato coinvolti nelle procedure di licenziamento collettivo;
  • il trattamento di disoccupazione speciale edile, rivolto ai lavoratori di questo settore;
  • la mobilità in deroga, prestazione integrativa gestita a livello regionale.

I percettori di NASpI e di Dis-Coll sono tenuti a registrarsi come disoccupati presso il Centro per l’Impiego e a partecipare alle iniziative di politica attiva concordate con i servizi.

NASPI

La NASpI, subentrata alle precedenti ASpI e Mini-ASpI, costituisce dal 2017 l’indennità di disoccupazione unica per i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per la disoccupazione agricola, che segue logiche specifiche, riservata agli operai agricoli e assimilati.

Requisiti di accesso

  • cessazione dal rapporto di lavoro dipendente di carattere non volontario; è escluso in linea generale chi dà le dimissioni (salvo le dimissioni per giusta causa, assimilate a un licenziamento), o concorda la conclusione del rapporto con il datore di lavoro (risoluzione consensuale);
  • versamento di almeno 13 settimane di contributi di lavoro negli ultimi 4 anni;
  • svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
La NASpI segue una logica assicurativa, per cui durata e misura dell’indennità sono variabili a seconda delle prestazioni lavorative precedenti.

Durata

Il sostegno al reddito viene corrisposto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione (cioè di lavoro) negli ultimi quattro anni, quindi per un massimo di due anni.

Importo

L’importo mensile dell’indennità, che non può superare, nel 2018, 1.314,30 Euro ed è correlato alla media della retribuzione imponibile a fini previdenziali degli ultimi 4 anni, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese.

Presentazione delle domande e pagamento

La domanda di NASpI va presentata on-line all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo all’inizio della disoccupazione, se l’istanza perviene nei primi otto giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione, se questa avviene fra il 9° e il 68° giorno.

Il pagamento dell’indennità viene sospeso se si rientra al lavoro con un contratto a tempo determinato non superiore a 6 mesi. La liquidazione della NASPI riprende per il periodo residuo allo scadere del contratto, salvo non intervengano proroghe che allungano la durata del rapporto di lavoro oltre 6 mesi.

Il pagamento viene invece interrotto se si attiva un contratto a termine di più di 6 mesi o a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato, o quando si raggiunge il diritto a pensione.

In caso di nuovo lavoro autonomo o parasubordinato, occorre dichiarare all’INPS, entro 30 giorni, il reddito annuo presunto che, se inferiore a 4.800 Euro (lavoro autonomo propriamente detto) o 8.000 Euro (collaborazione), dà diritto alla corresponsione di un’indennità ridotta.

DIS-COLL

Destinatari e caratteristiche

  • La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi rimasti senza lavoro ed iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, che abbiano versato dal 1° gennaio dell’annualità precedente a quella di riferimento almeno tre mesi di contributi, inclusi eventuali contributi figurativi in caso di maternità.
  • Dal 1° luglio 2017 possono accedere a questa prestazione anche assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
  • I richiedenti devono essere privi di partita IVA; se questa risulta inattiva, deve essere chiusa prima della presentazione della domanda.
  • L’indennità DIS-COLL copre la metà dei mesi di contribuzione riconosciuti e viene corrisposta per un massimo di sei mesi; a differenza della NASpI, non prevede il pagamento dei contributi figurativi utili a fini pensionistici.
  • L’indennità viene sospesa per un massimo di cinque giorni se il beneficiario trova un lavoro alle dipendenze; in caso di nuovo lavoro autonomo o parasubordinato occorre dichiarare all’INPS entro 30 giorni il reddito annuo presunto, che, se inferiore a 4.800 Euro (lavoro autonomo propriamente detto) o 8.000 Euro (collaborazione), dà diritto alla corresponsione di un’indennità ridotta.

Presentazione delle domande

Come per la NASpI, la domanda va presentata on line all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo all’inizio della disoccupazione se l’istanza perviene nei primi otto giorni, o dal giorno seguente a quello della presentazione, se questa avviene fra il 9° e il 68° giorno.

Importo

L’importo della DIS-COLL è rapportato al reddito imponibile a fini previdenziali risultante dal versamento dei contributi effettuati, ed è soggetto ad un massimale di 1.314,30 Euro, con la riduzione del 3% ogni mese a partire dal quarto.

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