Tipologia di contenuto
Scheda informativa

Sanzioni in materia di impianti termici

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Le recenti disposizioni di legge

La legge regionale 16/2017 all’articolo 78 ha introdotto alcune nuove importanti sanzioni collegate alla corretta manutenzione e al controllo degli impianti termici. Vediamole in dettaglio.

Il responsabile dell'impianto che non fornisce al manutentore o all’installatore tutti i dati necessari (POD, PDR, dati catastali, ecc) per la completa compilazione e il conseguente caricamento sul CIT (Catasto Impianti Termici) del Libretto di Impianto è passibile di una sanzione da euro 100 a euro 900.
Si ricorda che il responsabile dell'impianto è, normalmente, l’occupante a qualunque titolo dell'unità immobiliare nel caso di impianto autonomo o l’amministratore nel caso di impianto centralizzato.

L’installatore o il manutentore che non provvedono a caricare il Libretto di Impianto nel CIT entro i 60 giorni dalla realizzazione dell’impianto o dalla presa in carico di un impianto esistente sono passibili di una sanzione che varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 900.

La scorretta esecuzione e/o il mancato caricamento telematico del REE (Rapporto di controllo dell’Efficienza Energetica) nel CIT entro i 60 giorni dalla sua redazione (documento cartaceo controfirmato dal responsabile dell’impianto) da parte del manutentore comporta l'applicazione di una sanzione che varia da un minimo euro 100 ad un massimo di euro 900.

Il terzo responsabile che omette o non rispetta le tempistiche per le comunicazioni obbligatorie alla Città Metropolitana o alla Provincia competente in tema di:

  • delega ricevuta su un impianto termico (obbligo di comunicazione entro dieci giorni lavorativi);
  • revoca o rinuncia all’incarico (entro due giorni lavorativi);
  • decadenza per mancata rispondenza dell’impianto alle norme vigenti (entro due giorni lavorativi);

è passibile di una sanzione da euro 100 a euro 450.
Rimangono confermate le altre sanzioni previste nel quadro nazionale di riferimento sulla materia.

Per informazioni dettagliate si veda l'allegato.

Contatti

Riferimento
Settore Sviluppo energetico sostenibile
Indirizzo
C.so Regina Margherita 174 - Torino
Telefono
011.4321411
Fax
011.4322496
Email
settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it
PEC
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it