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Se stai cercando i provvedimenti attuativi della legge regionale 14/2019, sono ora reperibili alla nuova pagina dedicata nella sezione Normativa.
La legge regionale del 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" è il principale strumento normativo con cui la Regione Piemonte disciplina le politiche per i territori montani. La legge nasce dalla consapevolezza che le aree alpine e appenniniche del Piemonte richiedono un quadro normativo organico, capace di affrontare insieme la fragilità del territorio, il rischio di abbandono demografico e la necessità di uno sviluppo sostenibile.
Salvaguardia del territorio, prevenzione del dissesto, sviluppo sociale ed economico e rafforzamento delle amministrazioni locali sono le basi sulle quali poggia la legge. Tra i temi centrali figurano la valorizzazione dei borghi alpini e appenninici, la riduzione del divario digitale e la necessità di organizzare nuovi sistemi di servizi pubblici, quali ad esempio i trasporti a chiamata.
La legge stabilisce che le politiche per la montagna debbano perseguire quattro obiettivi fondamentali:
- mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- promuovere, valorizzare e qualificare le risorse presenti;
- sviluppare le tipicità e la gamma di offerte;
- garantire i livelli essenziali di servizi pubblici.
Tra le finalità specifiche rientrano inoltre la tutela e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, incluse le minoranze linguistiche ed etniche
il sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, la promozione del turismo rurale e sostenibile, nonché il sostegno alla realizzazione di green communities, cooperative di comunità e comunità energetiche finalizzate a valorizzare in modo integrato le risorse socio-culturali, economiche, ambientali ed energetiche, anche con l'ausilio di tecnologie abilitanti come la banda ultra larga
Gli strumenti operativi
- Le Unioni montane sono il fulcro del sistema attuativo. Il percorso normativo ha visto la graduale messa in liquidazione delle Comunità montane e la formazione di 55 Unioni montane, quali nuove forme più snelle e sostenibili di gestione associata delle funzioni fondamentali. Le Unioni esercitano le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna e possono ricevere deleghe specifiche dalla Regione.
- Il Programma annuale di attuazione per la montagna è lo strumento di pianificazione che ogni anno definisce le linee d'azione a cui le Unioni montane devono fare riferimento per presentare i propri progetti. Vengono individuate le priorità territoriali in coerenza con gli atti di pianificazione strategica e regionale.
- Il Fondo regionale per la montagna è la principale leva finanziaria della legge. La legge prevede che almeno il 60% del fondo sia ripartito tra le Unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie territoriale, per finanziare i progetti presentati in attuazione del Programma annuale; una quota non superiore al 30% sia destinata al personale dipendente che svolge funzioni delegate dalla Regione; una quota non superiore al 10% sia destinata al finanziamento di interventi attuati dalle Unioni montane, da associazioni o soggetti terzi funzionali allo sviluppo e alla promozione della montagna.
- L'Osservatorio regionale sulla montagna è stato istituito con il compito di monitorare lo stato delle aree montane e supportare la programmazione regionale con dati e analisi aggiornate.
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- Il Compendio unico agricolo di montagna è uno strumento che consente di aggregare terreni e beni agricoli dispersi, favorendo la continuità produttiva e contrastando l'abbandono delle terre.