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Introduzione alle FAQ di chiarimento sui requisiti di aggregazione delle forme associative
Gli articoli 119 e 120 della l.r. 3/2023, gli articoli 1 e 2 della l.r. 31/2023 e l'articolo 28 della l.r. 10/2024, introducono alcune disposizioni volte a modificare aspetti significativi della l.r. 11/2012:
- Il comma 1 dell’art. 119 inserisce tra i requisiti aggregativi delle Unioni dei Comuni, dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 7, la lettera b bis), che prevede il requisito della continuità territoriale all’interno dell’Unione.
- Il comma 2 dell’art. 119 stabiliva l’abrogazione del comma 4 dell’ art. 7 della l.r. 11/2012, che prevedeva la possibilità per la Regione di concedere deroghe ai limiti demografici presenti, su richiesta motivata dei Comuni proponenti. L'articolo 28 della l.r. 10/2024, come in seguito descritto, ha introdotto la possibilità di concedere deroghe riguardanti, esclusivamente, il rispetto dei limiti minimi demografici e l'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea.
- Il comma 1 dell’art. 120 stabilisce che i Comuni sono tenuti a rispettare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima disposizione, i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b bis), che introduce il requisito della continuità territoriale.
L’articolo 1 della l.r. 31/2023 ha introdotto un margine di tolleranza rispetto al requisito del limite minimo demografico di cui all’articolo 7 comma 1, lettera b della legge regionale 11/2012, pari al 10% della popolazione residente.
L’articolo 2 della l.r. 31/2023 stabilisce infine che i Comuni sono tenuti a rispettare, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della l.r. 3/2023, i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b bis), che introduce il requisito della continuità territoriale.
L'articolo 28 della l.r. 10/2024 dispone che la Regione concede deroghe ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), riguardanti il rispetto dei limiti minimi demografici e l'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge medesima, su richiesta motivata dei Comuni proponenti.