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Scheda informativa

FAQ l.r. 11/2012 - "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e s.m.i.

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Introduzione alle FAQ di chiarimento sui requisiti di aggregazione delle forme associative

Gli articoli 119 e 120 della l.r. 3/2023 introducono alcune disposizioni volte a modificare aspetti significativi della l.r. 11/2012:

  • Il comma 1 dell’art. 119 inserisce tra i requisiti aggregativi delle Unioni dei Comuni, dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 7, la lettera b bis), che prevede il requisito della continuità territoriale all’interno dell’Unione.
  • Il comma 2 dell’art. 119 stabilisce l’abrogazione del comma 4 dell’ art. 7 della l.r. 11/2012, che prevedeva la possibilità per la Regione di concedere deroghe ai limiti demografici presenti, su richiesta motivata dei Comuni proponenti.
  • Il comma 1 dell’art. 120 stabilisce che i Comuni sono tenuti a rispettare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima disposizione, i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b bis), che introduce il requisito della continuità territoriale.

L’articolo 1 della l.r. 31/2023 ha introdotto un margine di tolleranza rispetto al requisito del limite minimo demografico di cui all’articolo 7 comma 1, lettera  b     della legge regionale 11/2012, pari al 10% della popolazione residente.

L’articolo 2 della l.r. 31/2023 stabilisce infine che i Comuni sono tenuti a rispettare, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della l.r. 3/2023, i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b bis), che introduce il requisito della continuità territoriale.