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Introduzione alle FAQ di chiarimento sui requisiti di aggregazione delle forme associative
Gli articoli 119 e 120 della l.r. 3/2023 introducono alcune disposizioni volte a modificare aspetti significativi della l.r. 11/2012.
Il comma 1 dell’art. 119 inserisce tra i requisiti aggregativi delle Unioni dei Comuni, dopo la lettera b) del comma 1 dell’art. 7, la lettera b bis), che prevede il requisito della continuità territoriale all’interno dell’Unione.
Il comma 2 dell’art. 119 stabilisce l’abrogazione del comma 4 dell’ art. 7 della l.r. 11/2012, che prevedeva la possibilità per la Regione di concedere deroghe ai limiti demografici presenti, su richiesta motivata dei Comuni proponenti.
Il comma 1 dell’art. 120 stabilisce che i Comuni sono tenuti a rispettare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della medesima disposizione, i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lettera b bis), che introduce il requisito della continuità territoriale.