Il Consiglio di Stato, con il parere n. 855 del 5/8/2025 (numero affare 01018/2024), ha recentemente fornito un chiarimento interpretativo riguardante la disciplina dell’affidamento e della dispersione di resti cinerei derivanti da cremazione, a seguito di estumulazione o esumazione di salme.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha esaminato la rilevanza della volontà del coniuge e dei parenti più prossimi rispetto alla destinazione delle ceneri dopo la cremazione.
Di seguito schematicamente si evidenziano gli aspetti di rilievo del parere.
- Decesso avvenuto prima del 2001
Anche se il decesso è avvenuto prima del 2001 e quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 130/2001, è rilevante il momento della cremazione (dopo esumazione/estumulazione). Pertanto, le disposizioni della legge trovano applicazione anche per le salme di persone decedute prima dell’anno 2001. - Affidamento dell’urna ai familiari
È consentito l’affidamento anche per le ceneri ottenute dopo esumazione/estumulazione, analogamente a quanto previsto per i resti cinerei al momento del decesso. Se il defunto non ha lasciato indicazioni, la scelta spetta iure proprio al coniuge o, in mancanza, ai parenti più prossimi. - Dispersione delle ceneri
È ammissibile solo se il defunto ha manifestato tale volontà in modo esplicito (testamento o altra forma ammessa dall’ufficiale di stato civile). In assenza di tale dichiarazione di volontà, la dispersione non può essere autorizzata. - Modificabilità della scelta operata dai familiari circa la destinazione delle ceneri del defunto
L’originaria scelta circa la destinazione delle ceneri del defunto effettuata dai familiari (quindi in assenza di dichiarazioni di volontà del defunto), può essere successivamente modificata da tali soggetti o da altri ugualmente legittimati ai sensi della legge 130/2001. Resta in ogni caso esclusa la dispersione delle ceneri, la quale richiede una dichiarazione con espressione della volontà in tal senso della persona deceduta.
Alla luce dei chiarimenti interpretativi, la Regione ha iniziato a valutare la normativa vigente (l.r. 20/2007) al fine di verificare la sua conformità nonché l’eventuale adeguamento a quanto espresso dal Consiglio di Stato.
Riferimenti utili
- Legge n. 130/2001, art. 3 (cremazione e destinazione delle ceneri).
- Legge regionale n. 20/2007, art. 2 (Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
- Codice penale, art. 411 (Dispersione).
- Parere Consiglio di Stato, Sez. I, n. 855/2025.
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