A decorrere dal 1° gennaio 2022, le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d’ordine 5 della tariffa allegata al decreto legislativo n. 230/1991 non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari esercitati in forma sia singola che associata.
Siccome da più parti sono pervenuti quesiti sull’esatta applicazione delle suddette disposizioni, soprattutto in merito alla distinzione dei soggetti tenuti o meno al pagamento della TCR, si consiglia di consultare la seguente circolare esplicativa: “Tasse sulle concessioni regionali – medici veterinari”.