Esenzioni dalla tassa automobilistica per autovetture di categoria euro 6 e superiori

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Terzo settore

Puoi trovare le principali informazioni riguardanti le esenzioni per le autovetture di categoria euro 6 e superiori alla pagina: “Esenzioni dalla tassa automobilistica per autovetture di categoria euro 6 e superiori”.

L'esenzione riguarda le vetture aventi le seguenti caratteristiche (desumibili dai dati riportati sulla carta di circolazione):

  • categoria del veicolo: autovettura M1 (campo J);

  • destinazione e uso del veicolo: autovettura per trasporto di persone – uso proprio (campo J.1);

  • potenza massima: non superiore a 100 kW (campo P.2);

  • categoria euro: 6 e superiore (campo V.9 e quarta pagina della carta di circolazione);

  • data della prima immatricolazione: compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 (campo B).

Il veicolo nuovo deve essere acquistato in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 ed euro 2 avviate alla rottamazione.

No, il beneficio è riconosciuto se il veicolo è acquistato a fronte di rottamazione di un altro veicolo avente le seguenti caratteristiche desumibili dai dati riportati sulla carta di circolazione:

  • categoria del veicolo: autovettura M1 (campo J o equivalente);
  • destinazione e uso del veicolo: autovettura per trasporto di persone – uso proprio (campo J.1 o equivalente);
  • categoria euro: 0, 1 e 2 (campo V.9 e quarta pagina della carta di circolazione, se indicata, o equivalente o comunque desumibile da altri dati, compresa la data di immatricolazione).

No, il beneficio può essere riconosciuto soltanto se il soggetto corrisponde a quello che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica, dovendosi pertanto ritenere esclusi coloro che acquistano da un rivenditore un veicolo usato o comunque già immatricolato, ancorché nel 2020, con la formula “chilometri zero” o altre simili formule commerciali.

No, il beneficio spetta al proprietario, ovvero all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio, dovendosi in ogni caso ritenerne escluso l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

No, il beneficio spetta al proprietario, ovvero all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio, dovendosi in ogni caso ritenerne escluso l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine.

No, il beneficio è riconosciuto se il soggetto è persona fisica, identificato, per mezzo del proprio codice fiscale, quale soggetto intestatario residente in un comune della Regione.

No, il beneficio è riconosciuto se il soggetto è persona fisica, identificato, per mezzo del proprio codice fiscale, quale soggetto intestatario residente in un comune della Regione.

 

No, il beneficio può essere riconosciuto soltanto se il soggetto corrisponde a quello che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica.

Ai fini del godimento del beneficio il nuovo veicolo deve essere di proprietà dello stesso soggetto che ha rottamato.

No, il beneficio è riconosciuto d’ufficio sulla base dei dati risultanti dal sistema regionale della tassa automobilistica, così come alimentato dai flussi provenienti dai pubblici registri, e pertanto per il suo riconoscimento non è richiesto alcun adempimento né a carico del beneficiario né a carico di alcun altro soggetto.

Si, il veicolo deve risultare avviato alla rottamazione entro i sessanta giorni antecedenti o successivi alla data di immatricolazione del nuovo veicolo, fermo restando che ai fini della determinazione del periodo fa fede la data di perdita di possesso per rottamazione annotata al pubblico registro automobilistico.

Si, scaduto il periodo di esenzione, al quinto anno successivo a quello di immatricolazione, l’obbligo di pagamento decorre con effetto immediato e il termine è in ogni caso fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Si, è possibile richiedere la restituzione mediante rimborso o compensazione per coloro che hanno versato la tassa per l’anno 2020 prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. I contribuenti possono presentare idonea istanza esclusivamente attraverso il sistema telematico Tassa Auto Piemonte.

Nel caso di compravendita del veicolo fra privati persone fisiche durante il periodo di esenzione, s’intende che se il nuovo proprietario è a sua volta residente in un comune del Piemonte, il beneficio si trasferisce al nuovo proprietario per il tempo che residua.

 

Si ha diritto all'agevolazione più favorevole al contribuente; nel caso specifico, ad esempio, prevarrà l'agevolazione per i veicoli BPower che dura 5 anni invece dei 4 anni dell'esenzione Euro 6.

Il beneficio si può applicare a tanti veicoli quanti sono quelli rottamati dalla stessa persona fisica.

No, alla data del passaggio di proprietà l'esenzione decade e in base a tale data viene determinata la nuova scadenza con mese di pagamento equiparato a quello di una nuova immatricolazione.

Si, tuttavia è necessario compilare una osservazione su avviso di scadenza segnalando la comproprietà, poichè ai fini della tassa automobilistica l'archivio regionale registra solo il primo proprietario.