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Scheda informativa

Bollo auto: quanto pagare

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Tariffe generali e particolari della tassa automobilistica

Calcolo della tassa

Le tasse devono essere corrisposte in base:

  • alla potenza effettiva
    [per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Questo dato si trova nel riquadro 2 della carta di circolazione alla voce (P.2). Ricorda che il numero relativo ai Kilowatt può contenere una virgola; in tal caso non si devono considerare le cifre decimali (Esempio: se il numero dei Kilowatt è 47,80 l'importo va corrisposto per 47 Kilowatt)];
  • alla categoria Euro di appartenenza (salvo le eccezioni indicate nel tariffario). Puoi verificare la categoria Euro del tuo veicolo consultando il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Il portale dell'automobilista", che mette a disposizione il servizio: "Verifica classe ambientale veicolo".
Tariffe generali
Commissioni di incasso

Per il pagamento effettuato presso gli uffici postali la commissione è di 1,50 euro, che diventa invece di 1,87 euro se eseguito tramite le delegazioni Aci, agenzie del consorzio Sermetra e di Avantgarde, ricevitorie del lotto; se il pagamento avviene presso le tabaccherie che si avvalgono dei servizi di banca ITB la commissione è di 1,70 euro.

Le commissioni applicate dagli altri Prestatori di Servizio di pagamento abilitati all’incasso sono visibili, in corrispondenza di ciascuno di essi, all’interno dell'Elenco prestatori di servizi di pagamento, presente sul portale Tassa Auto Piemonte - servizio Paga on line.

Pagamenti tardivi

Se paghi in ritardo, oltre alla tassa sei tenuto a pagare le sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (vedi Tabella pagamenti tardivi).

Attenzione!

Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, è necessario che:

  • si regolarizzi spontaneamente la propria posizione (anche in seguito al ricevimento dell'avviso bonario);
  • non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi;
  • il versamento della tassa sia contestuale a quello di sanzioni e interessi.

Se l'omesso pagamento viene accertato d'ufficio si applica la sanzione del 30% per intero, in qualunque momento l'accertamento venga concretizzato e notificato, perchè le riduzioni di sanzione sono concesse solo a fronte del ravvedimento del contribuente e non si applicano in caso di accertamento.

Riduzioni

Solo le seguenti categorie di autoveicoli possono godere di riduzione (oltre a quelli per i quali le riduzioni spettanti sono già riportate nel tariffario):

  • autoveicoli e motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, cosiddetti "storici" (dal 2019 la riduzione è pari al 50% della tariffa prevista, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai registri ASI, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo e storico FMI e che il possesso di questo certificato sia riportato sulla carta di circolazione; la riduzione si ottiene inviando copia della carta di circolazione - dalla quale risulti il possesso del certificato di storicità - all'indirizzo di posta elettronica comunicazionibollo@regione.piemonte.it  oppure presentandola agli intermediari autorizzati - v. Elenco intermediari autorizzati in Allegati - presso i quali si può anche pagare in misura ridotta. Mantengono invece la riduzione del 10% i veicoli non certificati o la cui certificazione non risulti dalla carta di circolazione);

  • autovetture adibite al servizio pubblico di piazza (la riduzione è pari al 75% della tariffa prevista);
  • autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (la riduzione è rispettivamente pari al 33,33% e al 50% della tariffa prevista);
  • autovetture adibite a scuola guida (ad esse viene applicata la riduzione del 40% sulla tariffa prevista);
  • autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente (la riduzione è pari al 20% della tariffa prevista);
  • autoveicoli e motoveicoli utilizzati dalla polizia municipale, di proprietà o in uso ai Comuni (sono considerati autoveicoli per uso speciale e pagano la tariffa per essi prevista, pari a 0,43 €/Kw);

  • veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrica (con potenza complessiva non superiore ai 100 kw) che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale (per il solo anno di pagamento 2024 - ovvero per le scadenze da dicembre 2024 a novembre 2025 - la tassa automobilistica è ridotta in misura pari al 50 per cento).

Targhe prova, rimorchi speciali e massa rimorchiabile

Gli importi delle tasse per le targhe prova, i rimorchi speciali, la massa rimorchiabile e i trattori stradali sono di seguito specificati.
Targhe prova:

  • autoveicoli € 210,00;
  • ciclomotori € 32,00;
  • motoveicoli € 32,00.

Rimorchi speciali:

  • rimorchi non atti al carico € 25,00;
  • carrelli per trasporto veicoli ferroviari/trasporto imbarcazioni  € 25,00;
  • rimorchi da campeggio e simili € 25,00.

Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali:

  • per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate 258,00 euro;
  • per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate 568,00 euro;
  • per trattori stradali a 2 assi 568,00 euro;
  • per trattori stradali a 3 assi 801,00 euro.

 

Addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo)

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose si paga un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) per ogni Kilowatt di potenza del veicolo superiore ad un determinato numero di Kilowatt.
Per ulteriori approfondimenti puoi consultare il sito dell'Agenzia delle entrate (vedi Link utili).

 

Allegati

Elenco intermediari autorizzati
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