- Rivolto a
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Modalità di versamento, acconto, saldo e rimborso
Per il versamento dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) occorre utilizzare il modello F24 disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Modalità di versamento
Occorre fare una distinzione tra soggetti pubblici e privati.
- Soggetti pubblici
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Gli enti sottoposti al regime di tesoreria unica e, quindi, titolari di conti di tesoreria aperti presso le Sezioni di Tesoreria dello Stato, devono utilizzare il modello “F24 enti pubblici” per il pagamento dell’IRAP che deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese di scadenza utilizzando il seguente codice tributo:
- 380E – IRAP
- 301E – IRAP - acconto prima rata
- 302E – IRAP - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 300E – IRAP - saldo
Oltre alle istituzioni scolastiche che non rientrano tra i soggetti sottoposti al regime di tesoreria unica, la Risoluzione n. 75/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ricorrere al modello di versamento F24 ordinario anche talune categorie di Amministrazioni statali ed Enti pubblici che non utilizzano obbligatoriamente il Modello “F24 enti pubblici”, usando il seguente codice tributo:
- 3858 – IRAP - versamento mensile
- Soggetti privati
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I soggetti privati versano l'IRAP con il modello F24, utilizzando la sezione intestata alle Regioni ed enti locali. I codici da utilizzare nel versamento con F24 sono i seguenti:
- 3800: IRAP SALDO
- 3812: IRAP ACCONTO I RATA
- 3813: IRAP ACCONTO II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE
Acconto
- Soggetti privati
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I versamenti di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive si effettuano in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 103.
Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:
- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- per la seconda rata, nel mese di novembre, ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.
Misura acconto
- Persone fisiche e società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR: 100%
- Altri soggetti (ad esclusione di quelli che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446): 100%
Obbligo acconto
- Debito d’imposta > € 51,65 per i soggetti di cui al punto 1.
- Debito d'imposta > € 20,66 per i soggetti di cui al punto 2.
- Percentuali versamento acconto
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Gli acconti e IRAP devono essere effettuati in una o in due rate a seconda che l’importo da versare come prima rata (40% dell’acconto complessivo) sia, rispettivamente, non superiore o superiore a € 103.
Pertanto se l’acconto complessivamente dovuto è inferiore a € 257,52, il versamento va eseguito in un’unica soluzione, entro il 30 novembre dell’anno a cui si riferisce. Se invece l’acconto complessivamente dovuto è superiore a € 257,52, i versamenti devono essere eseguiti in 2 rate:
- la prima, pari al 40% deve essere versata entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo;
- la seconda, pari al 60% deve essere versata entro il 30 novembre, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.
- Soggetti pubblici
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Gli acconti IRAP vanno versati entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle erogazioni e dei compensi e calcolati applicando l’aliquota dovuta all’ammontare degli emolumenti di cui sopra corrisposti nel mese precedente.
Saldo
- Persone fisiche e società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
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È effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
- Altri soggetti
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È effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione Irap entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano € 10,33.
Gli organi, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici versano il saldo entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Tutti i contribuenti possono, in ogni caso, avvalersi della facoltà di versare le imposte entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello di versamento F24 sono:
- 3800: IRAP SALDO
- 3812: IRAP ACCONTO I RATA
- 3813: IRAP ACCONTO II RATA O ACCONTO IN UNA UNICA SOLUZIONE
Rimborsi IRAP
Le istanze di rimborso devono essere trasmesse, indipendentemente dal periodo di riferimento, all’Agenzia delle Entrate che provvederà all’istruttoria delle pratiche e all’erogazione dei rimborsi stessi.
Contatti
- Riferimento
- Call center Regione Piemonte
- Telefono
- numero verde da fisso 800 333 444
- da cellulare ed estero 011 08 24 222
- irap@regione.piemonte.it