- Data notizia
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, per effetto della legge di bilancio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è più dovuta da:
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le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;
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le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Pertanto, tali soggetti, a partire dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP, né a presentare la dichiarazione IRAP.
Per approfondimenti consultare la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle entrate.