Escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni

Data notizia

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, per effetto della legge di bilancio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è più dovuta da:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato;

  • le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.

Pertanto, tali soggetti, a partire dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP, né a presentare la dichiarazione IRAP.

Per approfondimenti consultare la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle entrate.