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Scheda informativa

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Rivolto a
Imprese e liberi professionisti

Come si determina, chi è tenuto a pagarla e con quali modalità

Nelle Regioni a statuto ordinario il consumo di gas naturale è assoggettato oltre che all'IVA, anche ad un’accisa e ad un'addizionale regionale.

L'addizionale si paga sul "gas naturale" (NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e per usi non domestici, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. La normativa nazionale alla quale si fa riferimento è l’art. 26 del Decreto legislativo n. 504/95 (Testo Unico delle Accise), come recentemente modificato dal Decreto legislativo n. 43/2025.

Tariffe in vigore

L'addizionale è pari alla metà della corrispondente imposta erariale e non può essere inferiore a 0,0052 euro al metro cubo e superiore a 0,0258 euro al metro cubo.

Questo significa che le variazioni delle aliquote relative all'accisa sul gas naturale si ripercuotono automaticamente sulle aliquote dell'addizionale, senza poter comunque superare la soglia massima di 0,0258 euro al metro cubo.

L'imposta sostitutiva prevista per le utenze esenti non è applicata nella Regione Piemonte.

Aliquote dell'addizionale

Le aliquote dell'addizionale all'accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici nella Regione Piemonte sono le seguenti:

  • Consumi fino a 120 mc annui: € 0,022 per metro cubo
  • Consumi superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui: € 0,0258 per metro cubo
  • Consumi superiori a 480 mc annui e fino a 1560 mc annui: € 0,0258 per metro cubo
  • Consumi superiori a 1560 mc annui: € 0,0258 per metro cubo

In riferimento all'accisa sul gas naturale per combustione per uso non domestico le aliquote applicate sono le seguenti:

  • Usi non superiori a 1.200.000 mc annui: € 0,006249 per metro cubo
  • Usi superiori a 1.200.000 mc annui: € 0,0052 per metro cubo

Per tutti i nuovi allacciamenti per usi civili alla rete di distribuzione del gas naturale viene praticata, per i primi quattro anni dall’allacciamento, una tariffa agevolata dell'accisa regionale, pari a:

  • 1/5 dell'importo vigente per il primo anno;
  • 2/5 dell'importo vigente per il secondo anno;
  • 3/5 dell'importo vigente per il terzo anno;
  • 4/5 dell'importo vigente per il quarto anno.

Sino al 2007 la riduzione non si applicava alle forniture riguardanti usi industriali promiscui, per riscaldamento e per altri tipi di utilizzo.

Dal 2008, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di tassazione per fasce di consumo in sostituzione del precedente sistema per tipologie di utilizzo, la riduzione è stata applicata ai nuovi allacciamenti relativi agli usi civili (dal 2026 usi domestici), a prescindere dalla suddivisione, ai fini della tassazione, in fasce di consumo.

Inoltre:

  1. l'agevolazione decorre dalla data di realizzazione fisica dell'allacciamento;
  2. il cliente, per ottenere l'agevolazione non deve presentare alcuna richiesta;
  3. nel caso di subentro o voltura nei quattro anni di durata dell'agevolazione, l’agevolazione è estesa al successivo cliente per il periodo rimanente;
  4. l'agevolazione non può essere concessa a clienti che richiedono l'attivazione della fornitura su allacciamenti realizzati prima del 1/1/2007;
  5. in caso di cambio del gestore di fornitura gas il diritto all'agevolazione non decade; in questo caso il vecchio fornitore deve fornire al nuovo tutte le informazioni necessarie per una corretta applicazione al cliente delle agevolazioni (ad esempio la data di inizio applicazione della riduzione dell'addizionale);
  6. per l’applicazione dell'addizionale è sufficiente l'indicazione dell'aliquota ridotta.

La Regione Piemonte applica la riduzione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo gas naturale per i nuovi allacciamenti.

 

Chi deve pagare

Sono obbligati al pagamento dell'imposta e titolari di diritto di rivalsa sui consumatori finali:

  • i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio, che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;

  • i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;

  • i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;

  • i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il trasporto del prodotto.

Come si gestisce il tributo

Obbligo di prestare cauzione

La misura della cauzione da versare all’atto della denuncia di attività, è determinata, a partire dal 1° gennaio 2026, in misura pari al 15% dell'accisa annua, calcolata sulla base dei dati da essi comunicati nella denuncia, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 43/2025.

L’importo versato a titolo di cauzione viene adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento) in modo da essere “non inferiore” alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Non occorre alcun adeguamento se l’aumento della cauzione è inferiore al 10% dell'importo della cauzione prestata.

Sono esonerati dall’ obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici ed i soggetti che sono stati esentati dal prestare cauzione per l’accisa.

Dichiarazione semestrale e gestione documentale

L'accertamento dell'addizionale viene effettuato sulla base di dichiarazioni semestrali, che chi è tenuto a pagare deve presentare all'Ufficio regionale competente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui le dichiarazioni si riferiscono.
Queste ultime devono contenere tutti i dati necessari per la determinazione dell'addizionale dovuta.

Attenzione!

Le dichiarazioni devono essere trasmesse alla Regione tramite il Sistema Informativo Gas Naturale Front Office (SIGAS FO) che è l’unico strumento valido di trasmissione.

SIGAS FO supporta i soggetti obbligati nella gestione degli adempimenti (gestione documenti e pagamenti) previsti dalla Regione Piemonte per l’addizionale regionale sull’accisa sul gas naturale.

Le funzionalità di SIGAS FO utili alla gestione dei documenti consentono agli utenti di:

  • caricare e inviare documenti all’Amministrazione regionale; tale modalità di trasmissione sostituisce in via esclusiva l’utilizzo della PEC, mantenendone lo stesso valore legale. Per ogni documento viene fornito come riferimento unico il numero di protocollo assegnato dall’Amministrazione regionale, che potrà essere usato per tutte le comunicazioni successive;
  • consultare sia la documentazione inviata tramite SIGAS, sia le relative lettere di risposta da parte dell’Amministrazione regionale.

Si precisa che solo la Regione può continuare ad utilizzare il canale della PEC per inviare alle società comunicazioni di vario genere, non direttamente collegate alle istanze di cui sopra. Le suddette comunicazioni non transitano su SIGAS e pertanto non sono ivi consultabili.

Per poter utilizzare SIGAS FO, l’operatore di front office, ovvero la persona fisica che opera per uno o più soggetti obbligati al pagamento dell’addizionale regionale sull’accisa sul gas naturale, deve:

  1. accreditarsi preventivamente tramite l’apposita funzionalità (v. Manuale per accreditamento);
  2. autenticarsi con credenziali personali.

Per ulteriori approfondimenti sulla gestione documentale tramite SIGAS, consultare il Manuale per gestione documenti.

Calcolo rate di acconto

L'addizionale va versata in rate di acconto mensili entro la fine di ogni mese, calcolate sulla base dei quantitativi fatturati nel mese precedente a quello in cui il rateo è versato. 

  • Qualora intervengano variazioni di aliquota, la rata di acconto viene adeguata autonomamente dall'operatore: negli altri casi è l'amministrazione finanziaria che ha la facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.
  • versamenti a conguaglio determinati sulla base delle dichiarazioni semestrali vanno effettuati entro i mesi di presentazione delle dichiarazioni stesse, cioè a marzo e settembre. Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto fino al loro completo esaurimento. Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia cessato la propria attività, deve presentare apposita istanza di rimborso attraverso la procedura Sigas nei termini indicati nell'art. 14 del TUA.
  • In caso di ritardato o omesso versamento del tributo si applica l'indennità di mora del 6% riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali e la sanzione amministrativa pari al 30%.
  • Per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
  • In caso di ravvedimento si applica quanto previsto in materia di accisa (l'entrata in vigore del Testo Unico delle sanzioni tributarie - Decreto legislativo n. 173/2024 - che ridisegna le regole del ravvedimento operoso, è stata differita al 1° gennaio 2027. Fino a tale data, le regolarizzazioni continuano a seguire la disciplina ordinaria definita dal Decreto legislativo n. 472/1997 e dalle novità introdotte dal Decreto Sanzioni - Decreto legislativo n. 87/2024).    

Modalità di versamento - Acconti, saldo e depositi cauzionali

I pagamenti relativi all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale dovranno essere eseguiti tramite il Sistema Informativo Gas Naturale Front Office (SIGAS FO). I pagamenti effettuati con altre modalità nell'anno 2022 per il periodo d’imposta 2021 saranno comunque ancora considerati validi.

SIGAS FO supporta i soggetti obbligati nella gestione degli adempimenti (gestione documenti e pagamenti) previsti dalla Regione Piemonte per l’addizionale regionale sull’accisa sul gas naturale.

Le funzionalità di SIGAS FO utili per effettuare i versamenti dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale permettono agli utenti di:

  • effettuare un pagamento spontaneo a Regione Piemonte, mediante la voce di menù Paga;
  • visualizzare i dati riassuntivi del pagamento spontaneo avvenuto con l’Identificativo Univoco di Versamento(IUV), tramite la voce di menù Scarica ricevuta;
  • consultare i pagamenti spontanei effettuati attraverso SIGAS FO, attraverso la voce di menù Consulta.

Per poter usufruire delle funzionalità di pagamento di SIGAS FO, l’operatore front office (FO), ovvero la persona fisica che opera per uno o più soggetti obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, deve:

  1. accreditarsi preventivamente tramite l’apposita funzionalità (v. Manuale per l'accreditamento);
  2. autenticarsi con credenziali personali.

In seguito alla conferma del pagamento da parte dell’operatore FO, SIGAS effettua un re-indirizzamento alla piattaforma PiemontePay (PagoPA), sulla quale si prosegue la navigazione e per la cui operatività è possibile far riferimento al manuale dedicato: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-dei-pagamenti).

Per ulteriori approfondimenti sui pagamenti tramite SIGAS, consultare il Manuale per il pagamento dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.

Depositi cauzionali

Il deposito cauzionale per l’addizionale all’accisa sul gas naturale può essere effettuato tramite fideiussione, bancaria o assicurativa, o con versamento diretto alla Regione Piemonte tramite la piattaforma SIGAS.

Nel caso la società opti per quest'ultima modalità, deve inviare una richiesta alla Regione, tramite SIGAS indicando specificatamente i dati della società (denominazione, codice accisa, C.F/P.IVA, comune, indirizzo) e i dati relativi al deposito che si intende versare (importo, a quale provincia si riferisce, se si tratta di un’integrazione, ecc.).

La Regione, a seguito di suddetta comunicazione, predispone un avviso di pagamento contenente un Codice IUV - Identificativo Univoco di Versamento – che invierà alla società, da utilizzare al momento della transazione. La società non deve procedere al pagamento “spontaneo” ma deve attendere la chiusura del procedimento con la trasmissione dello IUV appositamente generato dalla Regione.

Rimborso

Nel caso in cui nelle dichiarazioni annuali risulti un credito d’imposta, questo può essere scalato dalla prima rata di acconto utile o se ne può chiedere il rimborso in caso di cessazione dell’attività della società. Nel caso in cui l’acconto verga versato erroneamente in misura eccessiva a quanto dovuto, l’eccedenza può essere scorporata dal versamento successivo, previa comunicazione alla Regione.
Nel caso in cui il diritto al rimborso nasca da un conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione semestrale, il diritto deve essere esercitato entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Se il diritto al rimborso sorge rispetto ad una determinata rata di acconto (ad esempio: duplicazione del pagamento), il termine decorre, invece, dalla data di effettuazione di pagamento non dovuto.
La richiesta va presentata direttamente alla Regione Piemonte tramite procedura SIGAS.

 

Riscossione coattiva

Che cos'è la riscossione coattiva e come avviene

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento di un tributo (o anche di un credito non tributario) non pagato spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento.

La riscossione coattiva avviene mediante l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite la concessionaria Soris S.p.A.

In genere l’ingiunzione comprende, se dovuti:

  • il tributo non pagato;
  • la sanzione;
  • gli interessi di mora;
  • il recupero delle spese di notificazione;
  • i compensi dovuti al concessionario.

Trascorsi sessanta giorni senza che il pagamento sia avvenuto, verranno addebitati altri costi e Soris S.p.A. potrà iniziare le procedure cautelari (le procedure, cioè, poste a garanzia del credito: il fermo amministrativo sui beni mobili registrati, l’ipoteca immobiliare, il pignoramento presso terzi, ecc.).

Se il contribuente, per fondate ragioni, ritiene di non dover pagare, in tutto o in parte, gli importi iscritti a ruolo a suo carico, può richiedere il discarico amministrativo.

Il discarico amministrativo: che cos'è e come richiederlo

Il discarico amministrativo è la rinuncia, da parte della Regione, a riscuotere una o più quote iscritte nel ruolo a carico di un determinato contribuente, riconosciute come indebite, e si formalizza con l'ordine, rivolto al concessionario competente, di non procedere ulteriormente. Una copia del provvedimento di discarico è sempre spedita al contribuente per sua certezza e documentazione.

Per richiedere il discarico amministrativo occorre inviare una comunicazione tramite la piattaforma SIGAS, indicando:

  • i dati relativi alla società, quali partita Iva, denominazione sociale, codice ditta e domicilio fiscale (CAP, comune, provincia e indirizzo), nonchè nome e cognome e codice fiscale del legale rappresentante;
  • il numero dell’ingiunzione di pagamento che si intende contestare e il motivo della richiesta.

E’ necessario allegare al messaggio anche la scansione, in formato PDF, della documentazione che si intende far conoscere (ad esempio, la ricevuta del pagamento).

 

Contatti

Riferimento
Call center Regione Piemonte
Telefono
numero verde da fisso 800 333 444
da cellulare ed estero 011 08 24 222
Email
gas@regione.piemonte.it
PEC
risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it