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Normativa

Regolamento UE 1407 /2013 del 18/12/2013 - Aiuti de minimis

Rivolto a
Imprese e liberi professionisti

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore Il 1° gennaio 2014

Il Regolamento UE 1407 /2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis è  stato  pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, n. L352.

La Commissione  ha  provveduto  ad aggiornare, e in parte a rivedere, alcune disposizioni del precedente regolamento n. 1998/2006, in base alle mutate esigenze: a fronte di alcune novità, molte norme risultano confermate nella sostanza o, tutt’al più, specificate e meglio chiarite. Tra le disposizioni confermate, spicca il massimale fruibile nei tre esercizi di riferimento, che rimane a 200mila euro. Tra le novità  si segnala: 

  • il nuovo regolamento “de minimis” risulta  suddiviso in otto articoli (il precedente era di sei articoli);
  • non sono presenti  nell’elenco dei settori esclusi, rispetto al precedente regolamento, gli aiuti ad imprese attive nel settore carboniero e gli aiuti concessi a imprese in difficoltà per cui viene introdotta una definizione semplificata all’art. 4 a seconda della tipologia di aiuto.

 In continuità con il precedente regolamento, invece, il nuovo regolamento comunitario si applica, come sancito dall’articolo 1, “alle imprese di qualsiasi settore” ad esclusione:

  • delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;
  • degli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
  • degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Inoltre al paragrafo 2 dell’articolo 1, viene chiarito che nel caso in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento che attività rientranti nei settori esclusi da tale ambito, la regola “de minimis” si applica, limitatamente agli aiuti concessi in riferimento alle attività  ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca, con strumenti adeguati, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” concessi.

Viene introdotta la nozione di “impresa unica”, contenuta nell’articolo 2 del regolamento, interamente dedicato alle “Definizioni” applicabili ai fini del regolamento. Per "impresa unica" s'intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Altra importante novità è il concetto di trasparenza dell’aiuto de minimis introdotto dall’art. 4. per cui, anche per il de minimis, deve essere possibile quantificare a priori l’entità dell’aiuto accordato: in caso contrario non sarebbe possibile verificare il rispetto delle intensità o degli importi massimi autorizzati.

 

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento europeo