Entrata in vigore della LR n. 15/2026 che modifica l'art. 30 LR n. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"

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Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 8 del Bollettino ufficiale n. 29, dal 28 luglio è in vigore in Piemonte la legge regionale n. 15/2026 “Disciplina per l'individuazione di ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili”.

La L.R. n. 15/2026 in particolare all'art. 11 (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 23/2016) apporta le seguenti modifiche

"1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), sono inseriti i seguenti:

“3 bis. E’ consentito un assetto finale dei luoghi che comporta la realizzazione di impianti fotovoltaici la cui autorizzazione è rilasciata secondo le procedure previste agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), compatibili con l’esercizio delle attività estrattive e con il recupero delle aree, effettuato con le modalità di intervento di cui al comma 2, lettere a) e b).

3 ter. Per le attività già autorizzate, se la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è pienamente coerente con gli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto iniziale dell'attività estrattiva, è previsto un differente intervento di recupero ambientale, effettuato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b), di almeno pari valore, da realizzarsi prima dell'installazione dell'impianto fotovoltaico.

3 quater. L'impianto fotovoltaico, sottoposto al regime di procedura abilitativa semplificata oppure di attività libera, che ricade in aree classificate come idonee, non è contrastante con gli strumenti urbanistici adottati ed è compatibile con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 190/2024. In questi casi lo svincolo delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 33 è subordinato anche alla completa e corretta realizzazione dell'impianto fotovoltaico all'interno dell'area di recupero.

3 quinquies. Nel caso di aree soggette alla disciplina di piani d'area vigenti per le aree naturali protette, la tipologia di riuso, prevista dal presente articolo, resta vincolata alle disposizioni del piano d'area; nel caso di aree comprese all'interno della Rete Natura 2000 il riuso è vincolato alle disposizioni di cui alla l.r. 19/2009.

3 sexies. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, definisce le modalità di applicazione del comma 3 quater.”