- Rivolto a
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
1. Che cosa sono le aree di sviluppo dell’artigianato?
Sono ambiti territoriali, provinciali e metropolitani, nei quali enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali, liberamente aggregati, valorizzano le produzioni artigiane, attraverso strategie sinergiche per la qualificazione, innovazione e valorizzazione del territorio, accrescendone l'attrattività e rigenerando il tessuto urbano, attraverso la promozione delle imprese artigiane che ivi esercitano la loro attività per sostenerne la competitività, anche mediante interventi integrati e in connessione con altre misure promosse dalla Regione.
(art. 9 bis, comma 3, l.r. n. 1/2009 Testo unico Artigianato)
2. Quale provvedimento regionale ha definito i criteri per l’individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato?
Con deliberazione n. 26-2483 del 27 aprile 2026 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3 della L.R. n. 1/2009, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione delle aree di sviluppo dell'artigianato, riportati nell’Allegato A al provvedimento.
3. Le aree di sviluppo dell’artigianato sono delle nuove istituzioni?
No, sono strumenti di libera aggregazione, attraverso protocolli di intesa, di soggetti pubblici e privati di un territorio che, partendo da una analisi del contesto territoriale di risorse, potenzialità e fabbisogni e dello specifico bacino territoriale di imprese artigiane, addivengono a un programma territoriale di azioni organiche per la realizzazione di interventi funzionali allo sviluppo dell'area territoriale e del suo tessuto di imprese artigiane.
4. Quante aree di sviluppo dell’artigianato possono essere individuate sul territorio regionale?
Negli ambiti provinciali/metropolitani della regione possono essere individuate fino ad un massimo di 23 ASA articolate come segue:
- fino a 12 ASA nell'ambito metropolitano di Torino: il Comune capoluogo di regione può proporre l'individuazione di un'unica ASA ovvero fino a quattro ASA intercomunali e/o infracomunali di Circoscrizioni; sul restante territorio metropolitano possono essere individuate fino a otto ASA;
- fino a 3 ASA nell'ambito provinciale di Cuneo;
- fino a 2 ASA nell'ambito provinciale di Alessandria;
- fino a 2 ASA nell'ambito provinciale di Novara;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Asti;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Biella;
- 1 ASA nell'ambito provinciale di Vercelli;
- 1 ASA nell'ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola.
5. Quali limiti minimi dimensionali deve possedere l’area di sviluppo dell'artigianato?
L’area di sviluppo dell'artigianato deve comprendere almeno almeno 1.200 imprese artigiane, purché tale nucleo rappresenti elemento di avvio e di propulsione di un processo aggregativo in evoluzione, aperto all'adesione di ulteriori Comuni fino alla copertura del complessivo territorio provinciale/metropolitano.
6. Chi sono i soggetti che possono essere interessati all’istituzione di un’area di sviluppo dell'artigianato?
I soggetti che possono aggregarsi liberamente per richiedere il riconoscimento di un’area di sviluppo dell'artigianato sono gli enti locali, le confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici, imprese e formazioni sociali.
7. Quali sono i principi da seguire nel delimitare il territorio di un’area di sviluppo dell’artigianato?
L'estensione delle aree di sviluppo dell'artigianato, rappresentata dal territorio degli Enti locali sottoscrittori del protocollo d'intesa su cui insiste un bacino di imprese registrate alla Camera di Commercio con la qualifica artigiana, deve presentarsi congrua per la formulazione di una programmazione strategica territoriale funzionale a risolvere le problematiche e promuovere la valorizzazione di quel bacino di imprese, nonché idonea alle esigenze di realizzazione di interventi.
8. Quali sono le funzioni dell’Ente locale capofila?
Le funzioni dell’Ente locale capofila sono specificata nell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 26-2483 del 27 aprile 2026.
9. Chi può proporre istanza per il riconoscimento di un’area di sviluppo dell'artigianato?
L’istanza di riconoscimento va presentata dall’Ente locale individuato come capofila nel Protocollo d'intesa.
10. Quali sono i documenti obbligatori da allegare alla domanda di riconoscimento, in mancanza dei quali la medesima è considerata non formalmente ammissibile?
Alla domanda vanno allegati, a pena di esclusione i seguenti documenti:
- Protocollo di intesa, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti aderenti, comprensivo del Programma strategico;
- atti di adesione al Protocollo d'intesa degli Enti Locali, delle Confederazioni artigiane, della C.C.I.A.A., degli altri soggetti pubblici, imprese e formazioni sociali.
11. Quali sono le modalità da seguire per la presentazione della domanda di riconoscimento dell’ASA?
La domanda di riconoscimento dell'area di sviluppo dell'artigianato potrà essere presentata dall’Ente locale capofila a partire dalle ore 9.00 del 21 luglio 2026. La compilazione e l’invio della domanda con i relativi allegati devono essere obbligatoriamente effettuati in forma telematica tramite il sistema FINDOM - FINanziamen DOMande, accedendo dal seguente link:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande
12. Dove posso avere informazioni sulle modalità da seguire per la presentazione dell’istanza di riconoscimento di un’area di sviluppo dell'artigianato?
Le informazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento di un’area di sviluppo dell'artigianato sono contenute nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/riconoscimento-area-sviluppo-dellartigianato-ai-sensi-dellarticolo-9-bis-lr-n-12009 nonché alla pagina Artigianato https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/artigianato
13. Con quali modalità vengono individuate le aree di sviluppo dell’artigianato?
L'individuazione delle aree di sviluppo dell'artigianato avviene secondo l'ordine di presentazione delle proposte da parte degli Enti locali capofila.
Il Settore Artigianato, verificata la rispondenza della proposta ai criteri e alle modalità definiti dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 26-2483 del 27 aprile 2026, adotta il provvedimento di riconoscimento dell'area di sviluppo dell'artigianato.
14. Quali sono le verifiche che fa il Settore artigianato una volta ricevuta la domanda di riconoscimento dell’area di sviluppo dell’artigianato?
Il Settore Artigianato verifica, in particolare, quanto segue:
✔ che le proposte di individuazione dell'area di sviluppo dell'artigianato siano conformi ai criteri dimensionali di cui al Punto 1.1 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 26-2483 del 27 aprile 2026;
✔ che il Protocollo d’intesa sia conforme alle indicazioni di cui al Punto 1.2. dell'Allegato A alla predetta deliberazione;
✔ che il Programma strategico allegato al Protocollo d'intesa sia conforme ai contenuti ed obiettivi di cui all’Allegato A della predetta deliberazione;
✔ che sia presente la dichiarazione dell'Ente locale capofila di essere idoneo in rapporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento delle funzioni previste dalla predetta deliberazione e, in particolare, da quanto previsto al punto 1.2. dell’Allegato A alla predetta deliberazione.
15. Quali sono i termini del procedimento di riconoscimento dell’area di sviluppo dell’artigianato?
Il provvedimento regionale di conclusione del procedimento di riconoscimento di area di sviluppo dell'artigianato è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.