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Quale è l’ambito di applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2022, n. 22-5599 e della Determinazione Direttoriale n. 991 del 8 maggio 2023?
Tali provvedimenti regionali hanno previsto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni ministriali, un percorso per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale rivolto agli operatori eroganti cure domiciliari sanitarie, infermieristiche, e fisioterapiche secondo i livelli previsti dall'art. 22 del DPCM 12 gennaio 2107.
Esiste un termine entro il quale presentare istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale per l’erogazione di cure domiciliari?
La richiesta di autorizzazione all’esercizio si può presentare in qualsiasi momento, utilizzando il modulo All. C1 alla sopra citata DD n. 991 del 08-05-2023. Parimenti, anche l’stanza per l’accreditamento istituzionale si può presentare in qualsiasi momento utilizzando il modulo All. C2 alla citata DD n. 991 del 08-05-2023.
Volendo chiedere l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per cure domiciliari ed ambulatoriali, è necessario fare due richieste diverse?
Sì, occorre seguire due percorsi diversi, che si possono attivare anche contemporaneamente.
Per esercitare l'attività sanitaria privata di cure domiciliari, come indicato dalla DD 991 del 08-05-2023 è necessario essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, che si chiede inviando il modulo in allegato C1 alla citata DD, come indicato sull'avviso.
Per esercitare l'attività sanitaria di cure domiciliari in accreditamento istituzionale con il SSR, se eventualmente contrattati dalla ASL competente, occorre presentare il modulo in allegato C2 alla citata DD che comprende sia la richiesta per l'autorizzazione all'esercizio, e sia l'istanza per l'accreditamento.
Per esercitare l'attività ambulatoriale privata nella sede organizzativa/operativa delle cure domiciliari si presenta istanza di autorizzazione all'esercizio presso il SUAP del Comune territorialmente competente; per l’accreditamento delle prestazioni ambulatoriali si deve verificare preliminarmente che sia in corso una apertura delle candidature.
Se si vogliono accreditare due o più sedi organizzative/operative entrambe gestite dalla stessa organizzazione è necessario inviare due distinte richieste?
Nell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività sanitaria domiciliare è presente una sezione dove indicare la sede organizzativa e la sede operativa; qualora le sedi organizzative/operative fossero più numerose dei campi previsti nel modulo, per inserirle tutte va riprodotta solo quella pagina della domanda e inseriti i dati corrispondenti alle sedi, presentando una unica istanza.
Le istanze di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale per l’erogazione delle cure domiciliari sanitarie possono essere presentate anche dalle Associazioni Temporanee di Imprese?
Le istanze per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale possono essere inviate anche da una Associazione Temporanea di Imprese, fermo restando che nella documentazione prodotta risultino in modo chiaro ruoli e responsabilità delle imprese associate.
Se le prestazioni per le quali si chiede l’autorizzazione e l’accreditamento sono di tipo assistenziale-OSS e fisioterapiche, come si deve procedere?
Le prestazioni sanitarie domiciliari oggetto delle citate disposizioni sono quelle previste dall'art. 22 del DM 12 gennaio 2017. Per svolgerne solo alcune per conto del SSR occorre contattare la ASL di riferimento territoriale per l'eventuale partecipazione ai bandi di affidamento di servizi sanitari, per i quali invece non è previsto l’accreditamento.
E’ possibile presentare domanda per l’autorizzazione all’esercizio e per l'accreditamento istituzionale per fornire prestazioni domiciliari sia ai privati e sia al SSN, oppure è necessario scegliere un ambito?
Per svolgere l'attività di cure sanitarie domiciliari sia privatamente (quindi con la sola autorizzazione all'esercizio), e sia in accreditamento istituzionale, è necessario presentare una unica istanza inviando il modulo C2 compilato in ogni punto e corredato di tutti gli allegati richiesti.
Nel momento in cui si ottiene l’accreditamento istituzionale, e si viene contrattati dalla ASL di riferimento, esiste un obbligo della presa in carico del paziente?
Non esiste un obbligo di presa in carico del paziente.
Una struttura sanitaria che somministra cure domiciliari potrebbe erogare nella sede organizzativa/operativa anche prestazioni ambulatoriali, infermieristiche e di punto prelievo?
L’eventuale apertura al pubblico della sede organizzativa/operativa per fornire prestazioni ambulatoriali, infermieristiche e di punto prelievo è subordinata al rispetto dei requisiti relativi a tali setting, e pertanto la struttura sanitaria deve essere in possesso delle autorizzazioni.
Se un operatore sta già erogando le cure domiciliari sanitarie, deve comunque presentare l’istanza di autorizzazione all’esercizio?
Come disposto dalla DD n. 991 del 08/05/2023, per esercitare l'attività privata di cure domiciliari sanitarie è necessario avere l'autorizzazione all'esercizio, che va richiesta con il modulo di cui in allegato C1 alla suddetta DD, previa verifica sulla conformità ai requisiti previsti da parte dei competenti Organi di Vigilanza. Se si è interessati anche all'accreditamento istituzionale, occorre essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti e presentare il modulo in allegato C2 alla citata DD, che comprende sia la richiesta per l'autorizzazione all'esercizio, e sia l'istanza per l'accreditamento istituzionale; in tal modo sarà possibile svolgere l'attività privata e, se contrattati dalla ASL competente, anche per conto del SSR.
Un locale sede di attività specialistica ambulatoriale già autorizzata e accreditata può essere contemporaneamente identificato quale sede organizzativa/operativa per l’attività sanitaria domiciliare?
Sì, se il locale è in possesso dei requisiti previsti per l'attività specialistica ambulatoriale, ed è anche in possesso dei requisiti previsti dalla DD 991 del 08/05/2023 per la sede organizzativa/operativa delle cure domiciliari, e se il titolare di entrambe le autorizzazioni (per attività ambulatoriale e per cure domiciliari) è il medesimo.
Per l’acquisizione delle risorse umane, necessarie per l’erogazione di cure domiciliari sanitarie, possono essere stipulati accordi con cooperative? Tali accordi devono essere già attivi al momento della presentazione dell’istanza?
Per l’erogazione dell’attività ci si può avvalere di tutte le forme previste dall’ordinamento per l’acquisizione delle risorse umane (somministrazione, contratti con cooperative, liberi professionisti ecc.). E’ consigliabile presentare le istanze quando si è in possesso di tutti i requisiti per evitare diseconomie nelle attività delle Commissioni di vigilanza e di ARPA.