Avviso pubblico per l'accreditamento di strutture sanitarie ambulatoriali private

Data notizia

In esecuzione della D.D. n. 211 del 11 febbraio 2022 ed ai fini di cui all'oggetto è emesso il presente avviso pubblico, volto ad ampliare l'offerta di prestazioni ambulatoriali anche in attuazione del vigente Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA).

Le strutture sanitarie private interessate possono richiedere l’accreditamento istituzionale esclusivamente per le branche specialistiche ambulatoriali oggetto del fabbisogno riferito all'Area omogenea di programmazione di appartenenza territoriale, come indicate nella tabella di cui all’allegato A).

Le istanze di nuovi accreditamenti di specialità ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e smi presentate in relazione al fabbisogno di cui sopra dovranno pervenire, compilando l’allegato fac-simile di domanda, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all’indirizzo PEC del Settore “Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari“ regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it unitamente alla copia dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dai competenti Enti con l’indicazione della tipologia di attività di cui si chiede l’accreditamento (branca specialistica) e alla restante documentazione da allegare alla richiesta.

Il procedimento di accreditamento seguirà le procedure e i termini definiti dall’attuale normativa regionale (DGR n. 31-8596 del 22 marzo 2019 e smi, DGR n. 17-803 del 15 ottobre 2010 e smi, DCR n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e smi, DGR n. 32-2366 del 2 novembre 2015, DGR n. 35-3310 del 16 maggio 2016, DD n. 725 del 15 novembre 2017, DD n. 757 del 22 novembre 2018, etc.).

L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione ed è subordinato al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento definiti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, ivi compresi i requisiti soggettivi (inesistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 per i soggetti interessati e assenza di condanne penali in capo al titolare dell’attività o, nel caso di persone giuridiche, al rappresentante legale della struttura e agli amministratori).

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per il SSR a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..

La qualità di soggetto accreditato comporta il rispetto delle norme nazionali (in particolare Legge n. 662/1996, art. 1 comma 5, Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4 comma 7, Legge 448/1998, art. 72 comma 7), delle norme regionali e delle fonti contrattuali relative all’incompatibilità del personale sanitario utilizzato; nello specifico, l’attività libero-professionale da parte del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale non può essere svolta presso strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente.

Ai fini dell’eventuale contrattualizzazione con l’Azienda Sanitaria di riferimento ai sensi dell’art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 e smi per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR, nell’istanza di accreditamento l’erogatore dovrà presentare la documentazione e fornire le informazioni di seguito riportate:

  • accessibilità dei servizi (orari di apertura, collocazione della struttura nel territorio); ciò anche al fine di tener conto delle zone geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate e alla localizzazione territoriale delle strutture accreditate già presenti per favorire una migliore allocazione geografica delle strutture
  • attrezzature utilizzate in relazione alla branca specialistica da accreditare, con descrizione dei dati generali del bene (tipologia, marca/modello, caratteristiche tecniche, azienda produttrice e anno di fabbricazione); ciò al fine di valutare, in sede di contratto, le attrezzature tecnologicamente più evolute
  • volumi totali di attività con riferimento agli ultimi tre anni e con riguardo alle branche specialistiche richieste

In caso di contrattualizzazione delle attività sanitarie la struttura accreditata si impegna ad assicurare:

  • la condivisione con le AA.SS.LL. di parte delle agende di prenotazione e il monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sul Centro unico di prenotazione regionale
  • l’adesione al Fascicolo Sanitario Elettronico attraverso la condivisione dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l’assistito, e la corretta gestione del consenso informato

A seguito del rilascio del provvedimento di accreditamento l’elenco delle strutture sanitarie accreditate verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Il termine di presentazione delle istanze è fissato al 7 marzo 2022

Allegati

Allegato A - Fabbisogno specialistica ambulatoriale
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