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Normativa

Regolamentazione sull'informazione scientifica del farmaco

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

L’informazione scientifica del farmaco è regolamentata in Piemonte dalla D.G.R. n. 40-3436 del 17.07.06, che chiede alle Aziende farmaceutiche di inviare le informazioni relative ai propri informatori.

Tutte le informazioni richieste ai sensi della DGR devono essere trasmesse via e-mail all'indirizzo: comunicazioni.isf@regione.piemonte.it precisando nell’oggetto il nome della Azienda farmaceutica

N.B. Ogni Azienda farmaceutica è tenuta a comunicare i dati richiesti e aggiornarli costantemente e in modo tempestivo e a trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle visite effettuate.

  I dati da comunicare

Le Aziende farmaceutiche che intendono svolgere attività di informazione scientifica sui farmaci
nell’ambito del territorio della Regione Piemonte comunicano al Settore Assistenza
Farmaceutica dell’Assessorato Tutela della Salute e della Sanità i seguenti dati:

  • nome, cognome, codice fiscale dei propri Informatori Scientifici del Farmaco, specificando l’eventuale area terapeutica e l’ambito territoriale in cui questi svolgono l’attività, indicando le Aziende Sanitarie Regionali interessate
  • codice identificativo dell’azienda
  • autocertificazione del possesso dei requisiti di cui dall’art. 122 del D. Lgs. 219/2006, con particolare riferimento a:
    • diploma di laurea in una delle discipline previste dal medesimo art. 122;
    • svolgimento dell’attività di informazione sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno
  • nominativo del responsabile scientifico da cui dipendono gli Informatori Scientifici del Farmaco
  • nominativo del responsabile aziendale della farmacovigilanza
Obbligo del tesserino di riconoscimento

Gli Informatori Scientifici del Farmaco dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento
con fotografia, il quale riporti:

  • nome e cognome
  • codice fiscale
  • logo e nome dell’Azienda farmaceutica
  • codice identificativo dell’Azienda farmaceutica
  • area terapeutica nella quale l’informatore opera
  • ambito territoriale con indicazione delle Aziende Sanitarie Regionali di riferimento

L’Informatore Scientifico del Farmaco deve esibire il tesserino, fornitogli dalla propria
Azienda farmaceutica, al momento dell’accesso nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale,
comprese quelle convenzionate. Ogni successiva variazione apportata all’elenco dei nominativi deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni.

Attività di informazione scientifica all'interno delle strutture sanitarie

L’attività degli Informatori Scientifici del Farmaco all’interno delle strutture sanitarie deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

  • attività di presentazione e informazione scientifica sono consentite esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalle Aziende Sanitarie Regionali
  • deve essere assicurata la programmazione degli incontri mediante visite su appuntamento
  • devono essere promosse la raccolta e la diffusione delle informazioni scientifiche di confronto provenienti da fonti indipendenti
  • non è ammesso lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica del farmaco all’interno dei reparti di ricovero, di degenza e negli ambulatori specialistici

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno
Allegati
regolamen_isf.pdf
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