Parte dal mese di aprile per categorie di cittadini con specifici requisiti di reddito
Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, la Giunta regionale in attuazione del Decreto Ministeriale Salute del 12 febbraio 2019 ha istituito il codice E10 per l’esenzione della quota fissa per ricetta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale riguardante le seguenti categorie di assistiti:
- cittadini di età inferiore o uguale a diciotto anni e superiore o uguale a cinquantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) sino a tre componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 44.000 euro,
- cittadini di età inferiore o uguale a diciotto anni e superiore o uguale a cinquantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) di quattro componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 49.000 euro,
- cittadini di età inferiore o uguale a diciotto anni e superiore o uguale a cinquantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare rilevante a fini fiscali (e non anagrafici) di almeno cinque componenti con reddito annuo complessivo non superiore a 54.000 euro.
L'esenzione E10 dal pagamento della quota fissa per ricetta sarà vigente da aprile 2020 fino alla data di abolizione della quota fissa sulla specialistica ambulatoriale prevista dalla manovra finanziaria statale 2020: l’assistito potrà beneficiarne con le seguenti modalità alternative:
- certificazione diretta dal Ministero Economia e Finanze (MEF): l'assistito piemontese che risulta esente in quanto certificato direttamente dal MEF non deve autocertificare il proprio diritto all'esenzione; Il medico potrà visualizzare l’esenzione al momento della prescrizione della ricetta attraverso le modalità telematiche.
- autocertificazione: l'assistito piemontese non certificato direttamente dal MEF, in possesso dei requisiti disposti dal presente provvedimento, può far valere il proprio diritto all'esenzione della quota fissa per ricetta attraverso “autocertificazione” dichiarata all’ASL di assistenza accedendo, anche, alla funzionalità telematica regionale
Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione E10.
Con il codice d’esenzione E10 rimane a carico del cittadino l’eventuale quota di compartecipazione (ticket) della spesa sanitaria