Gioco d'azzardo, prorogata scadenza di chiusura attività per alcuni soggetti

Data notizia

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 13 (Norme transitorie) della L.R. 9/2016 dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2018.) si comunica che è stata prevista da parte del legislatore regionale una tempistica di adeguamento per gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 e all’art. 2 comma 1, lettera e) della legge regionale 9/2016, collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico e per i titolari di sale gioco o scommesse che si trovino a non rispettare più le distanze dai luoghi sensibili (ad es. chiese, scuole, banche, ospedali…) per fatti sopravvenuti.

L’art. 13 si applica a coloro che gestivano gli apparecchi per il gioco in regola rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 5 (relativo ai limiti distanziometrici) e che non lo sono più in quanto vicino al loro locale è stato aperto successivamente un cd luogo sensibile (ad es. uno sportello bancario).

Pertanto ne consegue che:

  • i titolari di sale da gioco e di sale scommesse che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 5 entro otto anni
  • gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico dovranno adeguarsi entro i quattro anni successivi alle situazioni sopravvenute.