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Scheda informativa

Deroghe alle distanze legali ferroviarie

Rivolto a
Cittadini
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Indicazione per ottenere deroghe alle fasce di rispetto ferroviarie

Il DPR 753/1980 (“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ”) regola le modalità di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti in prossimità di linee ferroviarie e, più in generale, tutte le attività esercitate all’interno della fascia di rispetto dell’area ferroviaria. In particolare l’art. 49 del DPR 753/1980 che ne vieta l’esecuzione all’interno della fascia di 30 mt dalla rotaia più vicina al manufatto.

Per derogare eccezionalmente a tale limite è obbligatorio per le linee in concessione, acquisire la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale che, a sua volta, recepisce anche eventuali indicazioni o vincoli espressi dalla Società Concessionaria della linea o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite gli uffici preposti.

Per tutte le altre linee ferroviarie la competenza è della società R.F.I. S.p.A. Direzione Territoriale Produzione Torino ad esclusione delle seguenti tratte:

  • per la linea ad alta velocità Torino - Milano la competenza territoriale di Torino si ferma a Novara, oltre tale territorio comunale la competenza è della Direzione RFI di Milano;
  • per la linea Oleggio - Sesto Calende al di fuori del territorio comunale di Oleggio la competenza è della Direzione RFI di Milano;
  • per la linea Alessandria – Genova e Acqui Terme - Genova/Ovada, la competenza al di fuori dei territori comunali di Alessandria e Acqui Terme è della Direzione RFI di Genova.

Tale parere, come quelli previsti per altre soggezioni di legge, è vincolante così come il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi in esso contenuti, sia per lavori eseguiti da privati (tramite il relativo titolo abilitativo), sia per la costruzione di opere pubbliche. Derogano a tale obbligo solo i manufatti di pertinenza ferroviaria.

Qualora non siano assicurate condizioni minime da valutarsi in riferimento alla sicurezza e all’esercizio ferroviario, alla salvaguardia delle aree, alla conservazione, miglioramento e potenziamento delle linee, nonché alla natura dei terreni e a particolari circostanze locali, la richiesta di deroga, può essere negata imponendo il rispetto dell’art. 49 del DPR 753/1980. Le valutazioni per un’eventuale accoglimento delle istanze vengono pertanto rilasciate solo dopo un iter istruttorio per ogni domanda pervenuta.

Ulteriormente si tenga presente che anche eventuali depositi di materiale, piantumazioni di alberi, recinzioni, accensioni di fuochi, attraversamenti e parallelismi di impianti tecnologici e strade, ecc. sono soggetti a specifica regolamentazione prevista dal DPR 753/1980, inoltre, sono vietati scarichi di acque negli scoli laterali appartenenti alle aree ferroviarie se non specificamente autorizzati (vedi Titolo III del DPR).

In merito all’esecuzione di lavori di competenza pubblica, deve essere lo stesso ente proprietario dell’opera a farsi carico dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge prima dell’approvazione dell’intervento da parte della stessa Amministrazione.