- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore
In considerazione del fatto che la principale innovazione che il Regolamento comunitario introduce rispetto all’assetto pre-vigente consiste nella previsione dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore e il correlato obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate, il D.D. 291/11, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento, pone le competenze relative al procedimento autorizzatorio in capo agli Uffici della Motorizzazione Civile del MIT, lasciando alle Province o altri enti previsti dalla normativa vigente il rilascio del titolo legale e facendo salva la disciplina già recata dal d. lgs. n. 395/2000, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento comunitario.
In particolare, riguardo al trasporto su strada di persone il D.D. 291/11 prevede che gli uffici della Motorizzazione Civile (UMC):
- accertino la sussistenza dei requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale e stabilimento in Italia);
- autorizzino all’esercizio della professione, lasciando il rilascio del titolo legale agli enti previsti dalla precedente normativa;
- vigilino sul mantenimento dei requisiti;
- verifichino, per le imprese che già esercitavano la professione prima del 04/12/2011, la sussistenza del nuovo requisito (stabilimento).