Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: trasmigrazione

Data notizia

Le informazioni utili al passaggio dai registri regionali al Registro Unico Nazionale

Il decreto legislativo n. 117 del 3.7.2017 definisce le figure degli enti del terzo settore, dettandone i requisiti e le modalità di funzionamento. Con l’introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore, il legislatore ha voluto riconoscere agli enti no profit un ruolo chiave e una funzione strategica per la società, valorizzando l’azione di tutti i cittadini responsabili e solidali.

Dal 23 febbraio 2022 le associazioni già iscritte ai preesistenti registri di settore (Odv e Aps) sono state trasmigrate nel Runts.

Nei successivi 180 giorni l’Ufficio regionale del Runts verificherà la sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento delle associazioni trasmigrate nel Runts medesimo.

Le ODV e le APS iscritte ai previgenti registri regionali non dovranno pertanto effettuare una nuova richiesta di iscrizione al RUNTS.

Nella fase di trasmigrazione l’ente non risulterà visibile sul portale RUNTS e non potrà accedere alla propria posizione.

Fino ad allora, le Associazioni trasmigrate non devono trasmettere agli uffici regionali alcuna variazione (es: dati anagrafici, variazione compagine sociale, direttivo); quando verrà perfezionata l'istanza di iscrizione sul RUNTS, entro i successivi 90 giorni il rappresentante legale dell'Ente segnalato in fase di trasmigrazione, potrà accedere dalla piattaforma ministeriale alla posizione dell'Associazione e procedere ad eventuali modifiche o integrazioni dei dati anagrafici presenti nel portale.

Si rammenta che entro lo stesso termine dovranno essere caricati il bilancio 2021 e relativo verbale di approvazione.

Eventuali modifiche statutarie dovranno invece essere tempestivamente segnalate agli uffici regionali, ai quali dovrà essere trasmessa copia del nuovo statuto e del verbale con cui l’assemblea ha approvato le modifiche, debitamente registrati all’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE 

Si rammenta che la trasmigrazione al RUNTS, per gli enti già in possesso della personalità giuridica, prevede la sospensione dell’iscrizione al registro della personalità giuridica e relativi effetti.

Pertanto, gli enti già in possesso della personalità giuridica dovranno far pervenire tramite notaio, prima della convalida dell’iscrizione al RUNTS, esclusivamente tramite pec all’indirizzo persone.giuridiche@cert.regione.piemonte.it la seguente documentazione:

  • gli enti che hanno comunicato agli Uffici Regionali l’avvenuto adeguamento dello statuto ai sensi del decreto legislativo 117/17 (si rammenta che dev’essere fatto sotto forma di atto pubblico), devono inoltrare soltanto la relazione di stima del patrimonio redatta non oltre 120 giorni prima della data dell’inoltro;

  • gli enti che ancora non hanno provveduto all’adeguamento dello statuto o non lo hanno comunicato agli Uffici Regionali, devono inviare, oltre alla predetta relazione di stima, anche lo statuto adeguato redatto sotto forma di atto pubblico.

Gli enti non in possesso di personalità giuridica che intendono acquisirla nelle more della convalida dell’iscrizione al RUNTS devono far pervenire l’istanza tramite notaio corredata dalla necessaria documentazione esclusivamente via pec all’indirizzo anzidetto.

A iscrizione convalidata, sarà comunque possibile richiedere la personalità giuridica direttamente tramite il portale RUNTS.

 

Per l’accesso e l’iscrizione al RUNTS occorre essere in possesso di:

  • Autenticazione credenziali SPID o CIE del Legale rappresentante dell’Ente

  • Firma digitale di tipo CADES Legale rappresentante dell’Ente

  • Indirizzo PEC dell’ente

Il mancato possesso di anche uno solo dei predetti elementi non consente l'accesso al Registro.