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Scheda informativa

Il riconoscimento: come acquistare la personalità giuridica privata

Rivolto a
Cittadini
Terzo settore

Istruzioni per presentare l'istanza per il riconoscimento della personalità giuridica privata e adempimenti successivi volti a mantenere tale status giuridico.

I requisiti richiesti dalla legge per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata sono:

  • presenza di un atto costitutivo e statuto vigente redatti in forma di atto pubblico (allegare eventuali modifiche apportate allo stesso);
  • operatività in un ambito territoriale limitato alla sola Regione Piemonte;
  • patrimonio minimo per il riconoscimento,  pari ad € 30.000,00 per le Fondazioni e pari ad € 15.000,00 per le Associazioni (D.G.R n. 1-3615 del 31/7/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/9/2017). Il patrimonio deve essere indicato all'atto della costituzione e può essere formato, in tutto o in parte, da beni diversi dal denaro, beni immobili compresi.
    Nel caso in cui l'ente abbia iniziato ad operare prima della richiesta di riconoscimento giuridico dovrà anche dimostrare di non aver riportato perdite negli ultimi 2 esercizi.

L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta (in formato open document o pdf), in regola con l'imposta di bollo (da € 16,00, salvo le esenzioni di legge) indirizzandola alla Regione Piemonte, Direzione Welfare, Piazza Piemonte n. 1 - 10127 Torino.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. la copia conforme in bollo (da € 16,00, fatte salve le esenzioni di legge) dell'atto costitutivo e relativo statuto ed eventuali successive modifiche apportate allo statuto, redatti in forma di atto pubblico;

  2. la documentazione attestante il possesso del patrimonio minimo:
    - per beni in tutto o in parte diversi dal denaro: il valore dovrà risultare da una relazione  asseverata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
    - per beni immobili: il valore dovrà essere attestato da una perizia asseverata effettuata da un professionista.
    Nel caso in cui l'Ente abbia iniziato ad operare prima (e continui ad operare) della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, dovrà anche produrre una copia degli ultimi due bilanci consuntivi (corredati dai relativi verbali di approvazione) dai quali non emergano perdite di esercizio e dai quali risulti, nello stato patrimoniale, l'esistenza del patrimonio minimo di cui sopra;

  3. l'elenco degli amministratori con relativi dati anagrafici, codice fiscale ed indicazione del ruolo ricoperto in seno all’organo Amministrativo e la specificazione del soggetto o dei soggetti che hanno la legale rappresentanza. Tutto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante;

  4. la copia autentica o autenticata del verbale di nomina dei componenti dell’organo amministrativo in carica. Se l’attribuzione delle cariche sociali avviene contestualmente alla costituzione, non occorre produrre i verbali di nomina e di attribuzione delle cariche;

  5. copia autentica o autenticata del verbale di attribuzione delle cariche di Presidente e/o Vice Presidente se non contestuale alla nomina dell'organo stesso. Se l’attribuzione delle cariche sociali avviene contestualmente alla costituzione, non occorre produrre i verbali di nomina e di attribuzione delle cariche

  6. informativa sul trattamento dei dati personali.

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA

Dopo aver ottenuto acquisito la personalità giuridica, gli enti iscritti nel Registro regionale devono depositare le seguenti istanze:

  • eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • sostituzione degli amministratori (per scaduto mandato) o singoli amministratori (per dimissioni o decadenza) con indicazione di quelli ai quali è attribuita la legale rappresentanza;
  • riconferma degli amministratori per ulteriori mandati;
  • eventuali deliberazioni di scioglimento.

Inoltre la legge prevede che vengano comunicate:

  • eventuali variazioni della sede che non determinano modifica statutaria;
  • eventuale istituzione di sedi secondarie nell’ambito della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 19 del Codice Civile “Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza”.