Tipologia di contenuto
Normativa

Normativa sulla Cooperazione Internazionale

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

Presentazione del quadro normativo regionale e nazionale di riferimento per la realizzazione delle attività di cooperazione internazionale .

  La normativa nazionale

 

Legge nazionale ”Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”- n. 125/2014

La nuova legge " Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo" :

  • sostituisce la legge n. 49/87;
  • aggiorna la cooperazione italiana allo sviluppo rimettendo in ordine soggetti, strumenti, modalità di intervento e principi di riferimento maturati nel frattempo nella comunità internazionale ;
  • adegua il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ai modelli prevalenti nei paesi partner dell’Ue.

 

La normativa regionale

Legge regionale " Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale "- n. 67/95

L’attività di cooperazione internazionale della Regione Piemonte è regolata dalla L.R. n.67/1995.

E' soggetta ad una programmazione triennale realizzata tramite le Direttive di carattere programmatico, approvate dal Consiglio Regionale, e una programmazione annuale approvata con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Finalità del  legislatore è favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Tale obiettivo trova attuazione con l’azione della Regione sia sul proprio territorio sia nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e nei Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (PECO), realizzando iniziative proprie, promuovendo e valorizzando i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale.

Legge regionale "Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entita' istituzionali di Paesi esteri" - n. 50/84 

La Regione, con il nulla osta governativo, può definire accordi di collaborazione con entità istituzionali di Paesi esteri (art. 117 e 118 della Costituzione).
Tali accordi  sono stipulati con le corrispondenti entità istituzionali degli Stati esteri, tendendo conto di alcune priorità:

  • presenza dell'emigrazione piemontese con un ruolo di predominanza o di rilievo;
  • opportunità di intervenire per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord sud ed est ovest;
  • necessità di consolidamento o potenziamento dell'immagine culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria del Piemonte, in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.