Tipologia di contenuto
Normativa

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo – LR 15/88

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La legge disciplina le attività di produzione organizzazione e intermediazione di viaggi

  1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.
  2. In particolare rientrano nelle attività proprie delle agenzie di viaggio e turismo:
  • l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
  • la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
  • l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  • la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
  • l'accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l'espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell'agenzia;
  • la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l'interno e per l'estero;

Atti collegati