Inefficacia disposizioni normative del regolamento regionale n. 4 del 8/6/2018

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Inefficacia disposizioni normative del regolamento regionale n. 4 del 8/6/2018 disciplinante le caratteristiche e i requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari delle strutture ricettive extralberghiere

Si porta a conoscenza degli operatori del turismo ricettivo extralberghiero che, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – n. 5262 pubblicata in data 12 giugno 2024, si rendono inefficaci sul territorio regionale, in attesa di una futura revisione normativa, le seguenti disposizioni regolamentari:

  • Art. 2, comma 1 in materia di modalità di esercizio e periodi di apertura, che prevedeva l'attività extralberghiera con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare e con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare. Così anche il comma 2, laddove per gli esercizi di affittacamere e di B&B, avviati in forma non imprenditoriale, veniva prevista una apertura massima di 270 giorni nel corso dell’anno solare e di un periodo minimo continuato di 45 giorni.
  • Art. 4 in materia di idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali laddove venivano indicate le prescrizioni sulla idoneità, prevenzione incendi, accessibilità e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitarie, ed in particolare, le disposizioni tecniche dettate in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, seppure si fa rilevare che le stesse disposizioni richiamavano sostanzialmente i criteri operativi della normativa nazionale.
  • Art 17 in materia di disposizioni transitorie e derogatorie per le attività già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento per gli adeguamenti allora richiesti in relazione ai requisiti tecnici ed igienico sanitari dell’allegato A del regolamento medesimo rispetto alle strutture di nuova apertura.
  • Artt. 1-2-3-4 e 10 dell’allegato A in materia, rispettivamente, di accessibilità, sicurezza e prevenzione incendi, di superfici di camere, appartamenti e relativi bagni, nonché in relazione alle caratteristiche dei B&B.

Per quanto sopra, valgono, nelle more di una prossima definizione della normativa regionale, le disposizioni normative di carattere nazionale, nonché i regolamenti igienico-edilizi degli enti locali territorialmente competenti laddove presenti ed, evidentemente, compatibili.