- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
- Terzo settore
La legge regola l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.
Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:
- favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
- cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
- svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;
- predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;
- monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;
- riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
- g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; [1]
- effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno