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Normativa

Attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte – LR 14/2016

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

La legge regola l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

  1. favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
  2. cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
  3. svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;
  4. predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;
  5. monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
  6. promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;
  7. riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
    •  g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; [1]
  8. effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

Atti collegati