- Rivolto a
- Enti pubblici
- Terzo settore
Nella sua originaria formulazione le misure della Legge erano rivolte esclusivamente ai Siti iscritti nella Lista prevista dalla Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972.
Nella sua attuale formulazione recepisce le modifiche apportate con la Legge n. 44 dell’8 marzo 2017, che hanno esteso il campo di applicazione di questa norma agli elementi del patrimonio immateriale di cui alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.
La legge pertanto:
- ribadisce che i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle due Convenzioni UNESCO per la loro unicità sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale;
- ha riconosciuto formalmente i Piani di gestione e di salvaguardia, richiesti dall’UNESCO quali strumenti atti ad assicurare la conservazione rispettivamente dei Siti e degli Elementi e a creare le condizioni per la loro valorizzazione (art. 3);
- prevede interventi finanziari a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e fruizione dei Siti e degli Elementi stessi (art. 4).
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento nazionale
- Link di riferimento
- Legge 20 febbraio 2006 n. 77