- Rivolto a
- Cittadini
- Enti pubblici
- Imprese e liberi professionisti
La legge fornisce principi, finalità, obiettivi e funzioni in materia di cultura; all’articolo articolo 11 (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico), comma 1, lettera a) segnala che la Regione Piemonte promuove e sostiene, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti; all’articolo 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale), comma 3, lettera d) segnala che il patrimonio culturale immateriale regionale consiste anche di saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- Legge regionale 11/1990