Tipologia di contenuto
Normativa

Disposizioni coordinate in materia di cultura relativa ai programmi UNESCO

Rivolto a
Enti pubblici
Terzo settore

La legge ha l’obiettivo di riordinare complessivamente le disposizioni regionali in materia di cultura.

Per i programmi UNESCO è stato introdotto uno specifico articolo (art. 19) che promuove la valenza multidisciplinare e trasversale dei riconoscimenti UNESCO e ne sancisce il carattere strategico, in quanto strumenti  che favoriscono la creazione di condizioni propizie per lo sviluppo sostenibile del territorio,  per gli aspetti legati alla creatività e per la promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.

La legge prevede che lo sviluppo delle attività avvenga con il coinvolgimento dei soggetti detentori di designazioni e riconoscimenti UNESCO per il tramite del Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO.

Atti collegati

Tipo di atto
Provvedimento interno