- Rivolto a
- Enti pubblici
- Terzo settore
La legge ha l’obiettivo di riordinare complessivamente le disposizioni regionali in materia di cultura.
Per i programmi UNESCO è stato introdotto uno specifico articolo (art. 19) che promuove la valenza multidisciplinare e trasversale dei riconoscimenti UNESCO e ne sancisce il carattere strategico, in quanto strumenti che favoriscono la creazione di condizioni propizie per lo sviluppo sostenibile del territorio, per gli aspetti legati alla creatività e per la promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.
La legge prevede che lo sviluppo delle attività avvenga con il coinvolgimento dei soggetti detentori di designazioni e riconoscimenti UNESCO per il tramite del Tavolo di lavoro Distretto piemontese UNESCO.
Atti collegati
- Tipo di atto
- Provvedimento interno
- Link di riferimento
- Legge regionale n. 11 il 1 agosto 2018