L’articolo 1 comma 911 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha introdotto un nuovo comma all’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La modifica normativa recepisce una richiesta avanzata dalla Regione Piemonte che, in data 9 settembre 2025, ha approvato una proposta di legge al Parlamento ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione avente ad oggetto "Modifiche all'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)".
La nuova norma amplia le cd. “deroghe all’inedificabilità”, mediante la previsione di nuove possibilità d’intervento, sempre all’esterno della fascia dei cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Resta fermo, come già previsto per le deroghe già vigenti, il ruolo del consiglio comunale.
Di seguito, si riporta la formulazione vigente dell’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, con evidenziazione della parte oggetto di integrazione:
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
- a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
- c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’applicazione della norma necessita pertanto della puntuale individuazione delle casistiche descritte dalle lettere dalla a) alla c), del parere favorevole della competente A.S.L. e del parere del Consiglio Comunale che valuta nel merito l’opportunità dell’intervento. È fatta salva l’applicazione di tutte le ulteriori norme di natura edilizia, urbanistica e relative ai beni culturali e del paesaggio, nonché di polizia mortuaria.
La norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e non necessita di alcun intervento normativo da parte della Regione per la sua applicazione.