Estensione delle varianti parziali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive

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La Regione Piemonte ha inserito l'articolo 76 bis nella Legge Regionale n. 13/2020 con il quale sono stati incrementati i limiti previsti dall’articolo 17 comma 5 lettera f) della L.R. n. 56/77 e introdotta una nuova fattispecie. La suddetta modifica è stata apportata con l’articolo 30 della Legge Regionale n. 7 del 31 maggio 2022.

Tale norma ha stabilizzato l'analogo articolo, già introdotto nella L.R. n. 13/2020 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19“ (cfr.art.62), che tuttavia era transitoria.

L'articolo 30 al comma 1 prevede che:

I limiti di incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, oggetto di variante parziale di cui all'articolo 17, comma 5, lettera f), della legge regionale 56/1977, sono fissati rispettivamente in misura non superiore all'8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti [dal previgente 6 per cento NDR], al 4 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti [dal previgente 3 per cento NDR], al 3 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.[dal previgente 2 per cento NDR]”.

Al comma 2, inoltre, introduce la possibilità di utilizzo dell’istituto della variante parziale anche ad aree non interne e non contigue a centri o nuclei abitati” purché riferitead area “individuata cartograficamente dal PRGC quale ... destinata alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive”. E’ fatta salva l’applicazione di alcune condizioni.

E’ da evidenziare che la norma in questione non è intervenuta direttamente sui contenuti dell’articolo 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56/77, per cui l’applicazione della stessa è da leggersi in combinato disposto e non ha determinato la riscrittura della norma di impianto.