Aggiornamento dei documenti USC - "Urbanistica senza carta" - Modalità applicative

Rivolto a
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti
Terzo settore

No. I comuni che entro il termine dell'anno finanziario 2022 hanno avuto accesso a una linea di finanziamento tra quelle previste dalla l.r. 24/1996 non sono tenuti a redigere i nuovi strumenti urbanistici e le varianti estese all'intero territorio conformemente alle specifiche e indicazioni relative a UCS. Qualora lo volessero fare, possono accedere a apposito finanziamento, destinato agli studi relativi alla trasposizione digitale della cartografia di piano, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla l.r. 24/1996.

 

. I comuni che nel corso dell'anno finanziario 2023 hanno avuto accesso a una qualunque linea di finanziamento tra quelle previste dalla l.r. 24/1996 sono tenuti a redigere i nuovi strumenti urbanistici e le varianti estese all'intero territorio conformemente alle specifiche e indicazioni relative a UCS e, inoltre, possono accedere a apposito finanziamento, destinato agli studi relativi alla trasposizione digitale della cartografia di piano, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla l.r. 24/1996.

Si intende l'effettiva assegnazione del finanziamento previa determina dirigenziale e non la mera formulazione dell’istanza.

Dalla data del 1° gennaio 2024 tutti i nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti estese all’intero territorio, indipendentemente dai finanziamenti di cui alla l.r. 24/1996, devono essere redatti conformemente alle indicazioni e specifiche contenute nei documenti USC, così come deliberato dalla D.G.R. del 29 dicembre 2020 n. 1-2681 (Legge regionale 56/1977, articolo 14, comma 3 quinquies. Aggiornamento dei documenti USC - "Urbanistica senza carta" e proroga dei termini di applicazione, di cui alla DGR 44-8769 del 12 aprile 2019 di approvazione delle disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici). Sono fatti salvi e saranno portati a termine secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio i procedimenti avviati tra il 29 dicembre 2020 (data di efficacia della DGR 1-2681) e il 31 dicembre 2023 per i quali non sia stato assegnato alcun finanziamento ex l.r. 24/1996 nel corso dell'anno finanziario 2023. Si coglie l'occasione per rammentare che in data 7.11.2019 (prot.28179) venne inviata a tutti i comuni, in merito all'argomento in esame, nota avente oggetto "Disposizioni per la dematerializzazione degli strumenti urbanistici (c.d. Urbanistica Senza Carta – USC). Suggerimenti attuativi". 

Ai fini dell’obbligatorietà dell’applicazione delle indicazioni e delle specifiche contenute nei documenti USC, si ritiene che il procedimento relativo ai nuovi strumenti urbanistici e alle varianti estese all’intero territorio sia da considerarsi avviato con un atto amministrativo che manifesti la volontà dell’Amministrazione di adottare il nuovo piano o la variante. Tale atto può riferirsi al provvedimento che palesa l’intento della Pubblica Amministrazione di avviare un nuovo processo di pianificazione, quali l’affidamento dell’incarico agli uffici dell’Ente o l’assunzione della determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo piano o della variante.

Non sono tenute a redigere i nuovi strumenti urbanistici e le varianti conformemente alle specifiche e indicazioni relative a UCS le amministrazioni che hanno avviato il processo di pianificazione tra il 29 dicembre 2020 (data di efficacia della DGR 1-2681) e il 31 dicembre 2023 mediante l’affidamento dell’incarico agli uffici dell’Ente o l’assunzione della determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo piano o della variante, sempreché non abbiano acceduto a una qualunque linea di finanziamento tra quelle previste dalla l.r. 24/1996 nel corso dell'anno finanziario 2023, nonché le amministrazioni che alla data del 1° gennaio 2024 hanno già adottato la Proposta tecnica del Progetto Preliminare.

Con “varianti estese all’intero territorio” si intendono le varianti generali ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera a) in quanto “interessano l’intero territorio comunale”. Sono altresì comprese le varianti strutturali di cui al comma 4 di adeguamento del PRG al PAI, al PPR, al PTCP o al PTGM secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevantequalora gli effetti delle stesse riguardino l’intero territorio comunale. Nel caso in cui detti adeguamenti non abbiano riflesso anche sulla zonizzazione urbanistica, la documentazione USC potrà limitarsi ai soli aspetti riguardanti la specifica tematica (PAI,PPR,RIR).