Regolarizzazione sottotetti

Rivolto a
Cittadini
Enti pubblici
Imprese e liberi professionisti

Questo Assessorato è stato interessato da quesiti volti a richiedere una legge regionale volta a consentire la regolarizzazione di sottotetti già realizzati.
In riferimento alla richiesta di promuovere presso la Regione una legge che consenta la sanatoria di sottotetti già trasformati in abitazioni, occorre preliminarmente segnalare che, allo stato attuale, la giurisprudenza non consente di esprimere un riscontro favorevole a tali proposte legislative.

E’ noto che Regione Piemonte norma il recupero dei sottotetti con l’articolo 6 della LR16/2018, articolato che ha subito nel tempo numerose modifiche e che, nel testo vigente, per quel che attiene il quesito, recita: “Al fine di limitare il consumo di nuovo suolo e in attuazione di quanto previsto all' articolo 2 bis, comma 1 quater, del d.p.r. 380/2001 , il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data del 31 dicembre 2023 e legittimo alla data della presentazione dell'istanza relativa.”  
La Circolare del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2019, n. 4/AMB Legge regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), pubblicata sul BUR 21S2 23/05/2019, al punto 6d, ancora efficace per quel che attiene l’argomento, riporta “Si precisa che la legge non consente alcun tipo di effetto sanante di opere realizzate abusivamente nei sottotetti per la cui regolarizzazione continuano ad applicarsi, immutati, i vigenti disposti in materia.”
L’argomento è inoltre stato trattato da specifico parere, reperibile qui , da cui si trae che l’ “impossibilità di effetti sananti di opere realizzate abusivamente nei sottotetti va inteso che non era e non è possibile invocare la norma regionale sul recupero a fini abitativi di sottotetti per ottenere effetti sananti relativamente ad opere abusive in essi realizzate; prima occorre regolarizzare tali opere secondo le ordinarie disposizioni nazionali vigenti in materia e, successivamente, se tutte le altre condizioni sono soddisfatte...”


                                                                                                                                    ************

La giurisprudenza amministrativa, in sintonia con quanto precedentemente riportato precisa, per l’appunto, la non comparabilità del recupero del sottotetto con l’estensione della sanatoria (cfr. Corte costituzionale sent. n. 208 del 26 luglio 2019) e così anche che “lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” ...» (sentenza n. 196 del 2004; in senso conforme, sentenza n. 232 del 2017)”. (Corte costituzionale sent. n. 252 del 2022).

Analogamente, sempre la giurisprudenza costituzionale, riferisce che “La previsione regionale di una sanatoria extra ordinem viola, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i criteri di riparto della potestà legislativa in tema di condono edilizio, e si traduce nella lesione di un principio fondamentale nella materia di governo del territorio, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Spettano, infatti, alla legislazione statale le scelte di principio e, in particolare, quelle relative all’an del condono, con la conseguenza che «esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale» (sentenze n. 70 del 2020, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, oltre che, ancora, il precedente specifico costituito dalla sentenza n. 68 del 2018)....– Quanto poi ai profili penalistici relativi agli abusi edilizi, ivi compresa l’estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), essi sono integralmente sottratti al legislatore regionale in quanto afferenti all’ambito di competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale» (in particolare, sentenze n. 68 del 2018, n. 49 del 2006, n. 70 del 2005, n. 196 del 2004)“ (Corte costituzionale sent. n. 93 del 2023)

Conformemente, per il Consiglio di Stato il recupero abitativo dei sottotetti è ammesso solo se l’edificio è stato realizzato in modo legittimo o, se abusivo, è stato precedentemente sanato. In assenza di tale requisito, la trasformazione è illegittima e non assoggettabile a sanatoria. (Cfr. Consiglio di Stato Sez.VI  sentenza  9 luglio 2024, n. 6081). 

Ne consegue che la norma regionale deve presupporre che il sottotetto sia già esistente alla data di riferimento e non può disporre, pena violazione di principi consolidati del nostra ordinamento, una fattispecie di sanatoria che, si ribadisce, è di esclusiva spettanza statale. Restano pertanto solamente fruibili, nel caso proposto, “le ordinarie disposizioni nazionali vigenti in materia” in tema di sanatoria definite dal DPR 380/2001 o dalle leggi speciali in tema di condono. Di queste ultime è da segnalare la ampia conclusione dei termini di presentazione delle istanze.

Alla luce di tali principi, l’Amministrazione non può esprimere un riscontro favorevole all’iniziativa prospettata nel quesito, non disponendo della competenza normativa per intervenire in senso derogatorio rispetto all’impianto statale vigente.